da Dott. Valerio Ottaviani | Mar 24, 2022 | Accertamenti, Dichiarazioni fiscali, IRES, IRPEF, IVA
La Corte di Cassazione, con la sentenza 7615/2022, ha distinto in due violazioni l’indebita compensazione:
- per il reato di indebita compensazione di crediti inesistenti, la falsità dimostra la volontà del
contribuente di frodare l’erario;
- per i crediti non spettanti occorre la prova della consapevolezza dell’inutilizzabilità.
Per il credito inesistente (art. 13, c. 5 D. Lgs. 471/1997) devono ricorrere due requisiti:
- mancanza del presupposto costitutivo (il credito non emerge dai dati contabili, finanziari o
patrimoniali del contribuente);
- l’inesistenza non deve essere riscontrabile con controlli automatizzati o formali dei dati in anagrafe
tributaria.
Fonte: Il Sole 24 Ore
da Dott. Valerio Ottaviani | Mar 17, 2022 | Crediti, Sanzioni, Studio
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale 25.02.2022 n. 47 il D.L. 25.02.2022 n. 13 il quale è intervenuto in materia di bonus edilizi e di cessione dei crediti, andando ad inasprire le misure finalizzate a contrastare le frodi.
L’art. 2, c. 2 infatti prevede un inasprimento delle sanzioni pecuniarie e penali a carico dei professionisti tecnici che rilasciano asseverazioni infedeli o false attestazioni di congruità delle spese.
Il tecnico abilitato alle asseverazioni rilasciate al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori, può essere punito con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da 50 mila euro a 100 mila euro se espone informazioni false od omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese; se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.
Fonte: Italia Oggi
da Dott. Valerio Ottaviani | Mag 4, 2021 | Accertamenti, Agenzia Riscossione
Con un Comunicato stampa del 30.04.2021 il Ministero dell’economia ha preannunciato la proroga al 31.05.2021 del termine di sospensione delle attività di riscossione.
Tale sospensione riguarda tutti i versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento affidati all’Agenzia della riscossione nonché l’invio di nuove cartelle e la possibilità per l’Ente di avviare procedure cautelari o esecutive come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.
da Dott. Valerio Ottaviani | Apr 29, 2021 | Accertamenti, Agenzia Riscossione
Il Decreto Sostegni ha differito al 30 aprile 2021 il termine “finale” di sospensione dell’attività di riscossione per i pagamenti di cartelle, avvisi di addebito e avvisi di accertamento.
I contribuenti dovranno effettuare i versamenti oggetto di sospensione entro il 31.05.2021.
Sempre il 30.04.2021 si interromperà anche il blocco degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi.
da Dott. Valerio Ottaviani | Mar 9, 2021 | IRPEF, Studio
L’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici consente ad imprese e professionisti, di avere vantaggi in materia di sanzioni e di termini di accertamento. Infatti, per coloro che hanno ricavi non superiori a 5 milioni di euro, è possibile beneficiare della riduzione al 50% delle sanzioni per le violazioni in materia di dichiarazione Iva e di obblighi strumentali.
Tuttavia, è necessario indicare nelle dichiarazioni dei redditi e Iva gli estremi dei rapporti con gli operatori finanziari intrattenuti nell’anno cui si riferisce la dichiarazione e per cui s’intende fruire del beneficio.
Un ulteriore vantaggio dato dall’utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili, è dato dalla riduzione di 2 anni dei termini d’accertamento ai fini dell’Iva e dei redditi d’impresa e lavoro autonomo.
Il problema più rilevante è legato al fatto che si va a perdere tale beneficio in presenza anche di un solo pagamento con mezzi non tracciati.
Per quanto riguarda i contribuenti in regime forfettario, i quali non sono obbligati a presentare la dichiarazione Iva, è prevista la riduzione di 1 anno dei termini d’accertamento, se il fatturato annuo è interamente documentato da fatture elettroniche. Se poi il soggetto in questione, oltre a ciò, garantisce anche la tracciabilità di incassi/pagamenti oltre 500 euro, la riduzione dei termini dovrebbe diventare di 2 anni.