Seleziona una pagina

Stralcio ruoli fino a 5.000 euro.

Con la Circolare n. 11/E del 22.09.2021 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito allo stralcio dei debiti iscritti all’Agenzia della riscossione per un importo fino a 5.000 euro.

Nello specifico l’Agenzia chiarisce che:

  • ci sarà l’annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo alla data del 23 marzo 20213, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. I debiti di importo residuo «fino a 5.000 euro» sono calcolati tenendo conto del capitale, degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e delle sanzioni, mentre restano esclusi dal computo gli aggi di riscossione, gli interessi di mora e le eventuali spese di procedura;
  • lo stralcio riguarderà anche i debiti rientranti nelle varie “rottamazioni”:
  • i debiti che possono essere oggetto di Stralcio si riferiscono:
    • alle persone fisiche che hanno percepito – nell’anno d’imposta 2019 – un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro;
    • ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito – nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019 – un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro;
  • l’agente della riscossione provvede in autonomia allo Stralcio senza inviare alcuna comunicazione al contribuente, che può tuttavia verificare l’intervenuto annullamento dei debiti attraverso la consultazione della propria situazione debitoria che può essere richiesta con le modalità rese disponibili dall’agente della riscossione;
  • l’agente della riscossione provvede in autonomia allo Stralcio senza inviare alcuna comunicazione al contribuente, che può tuttavia verificare l’intervenuto annullamento dei debiti attraverso la consultazione della propria situazione debitoria che può essere richiesta con le modalità rese disponibili dall’agente della riscossione;
  • l’annullamento dei debiti è effettuato alla data del 31.10.2021.

Proroga attività di riscossione dell’Agenzia della riscossione

Con un Comunicato stampa del 30.04.2021 il Ministero dell’economia ha preannunciato la proroga al 31.05.2021 del termine di sospensione delle attività di riscossione.

Tale sospensione riguarda tutti i versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento affidati all’Agenzia della riscossione nonché l’invio di nuove cartelle e la possibilità per l’Ente di avviare procedure cautelari o esecutive come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.

Ripresa della riscossione

Il Decreto Sostegni ha differito al 30 aprile 2021 il termine “finale” di sospensione dell’attività di riscossione per i pagamenti di cartelle, avvisi di addebito e avvisi di accertamento.

I contribuenti dovranno effettuare i versamenti oggetto di sospensione entro il 31.05.2021.

Sempre il 30.04.2021 si interromperà anche il blocco degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi.

Proroga versamenti all’Agenzia della Riscossione e stralcio debiti dal 2000 al 2010

È previsto un periodo di sospensione fino al 30 aprile 2021 per il versamento delle somme derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione.

Inoltre, le rate della rottamazione ter, del saldo e stralcio scadenti nell’anno 2020, possono essere versate integralmente entro il 31 luglio 2021, mentre le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 possono essere versate entro il 30 novembre 2021 (sono riconosciuti 5 giorni di tolleranza).

Il comma 4 prevede la cancellazione automatica dei debiti di importo residuo fino a 5.000 euro (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) risultanti da singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2010 (anche se ricompresi nelle varie forme di rottamazione):

– alle persone fisiche che hanno percepito, nell’anno d’imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro;

– ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.