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Fiscalità delle criptovalute

Fiscalità delle criptovalute

Secondo l’Amministrazione Finanziaria, le criptovalute sono assimilabili alle valute estere, con la conseguenza che risulta tassabile il reddito derivante dall’attività di intermediazione nell’acquisto e nella vendita delle stesse.

Per il soggetto persona fisica che fa trading sulle criptovalute, le regole impositive sono quelle dei redditi diversi. Non rileva ai fini dell’Ivafe, visto che non si tratta di investimenti in depositi bancari, ma è comunque necessario compilare il quadro RW ai fini del monitoraggio fiscale.

 

Fonte: Il Sole 24 Ore

Perdita spalmabile anche per il 2021

Perdita spalmabile anche per il 2021

L’art. 3, c. 1-ter della L. 15/2022 estende alle perdite emerse nell’esercizio in corso al 31.12.2021 la disciplina di sterilizzazione prevista dal D.L. 23/2020: in caso di perdite superiori al terzo del capitale (che non riducano il capitale stesso al di sotto del minimo legale) che non siano assorbite entro l’esercizio successivo, non vi è l’obbligo per l’assemblea di riduzione del capitale.

Analogamente, in caso di perdite superiori al terzo del capitale, che lo riducano al di sotto del minimo legale, si potrà deliberare di rinviare le decisioni imposte dal Codice Civile alla chiusura del 5° esercizio successivo.
Le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31.12.2020 e 2021 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa specificando, in appositi prospetti, la loro origine e le movimentazioni intervenute nell’esercizio.

Fonte: Italia Oggi

Cessioni del credito dopo il 07.04.2022

Cessioni del credito dopo il 07.04.2022

Il contribuente, se non riuscirà a esercitare l’opzione per la cessione del credito entro il 7.04.2022 (termine per la comunicazione delle opzioni relative al 2021), dovrà iniziare a detrarre nella propria dichiarazione dei redditi relativa al 2021 la quota annuale di ripartizione (in 10 anni per il bonus ristrutturazioni e l’ecobonus e in 5 anni per il sismabonus o il superbonus) dei bonifici parlanti effettuati nel 2021, con il rischio di perderne una parte in caso di incapienza.
Solo per l’ecobonus ordinario con lavori iniziati prima del 6.10.2020 era possibile posticipare l’inizio della detrazione (e quindi anche la cessione) nell’anno della conclusione dei lavori.
In ogni caso, se si iniziano a detrarre da subito le spese relative al 2021, è possibile cedere, anche dopo il 7.04.del 2022, le quote residue delle detrazioni di spettanza degli anni dal 2022 in poi, secondo la diversa ripartizione dei singoli bonus.

Fonte: Il Sole 24 Ore

Cessione del credito a Poste Italiane

Il 07.03.2022 è ripartita la piattaforma di Poste Italiane per l’acquisto dei crediti fiscali in tema di Superbonus 110% e degli altri bonus edilizi.

Sul sito è stata pubblicata la nota (presente nel percorso: icona “servizi al cittadino”, voce “bonus fiscali e cessione del credito”) che comunica che Poste Italiane valuterà l’acquisto dei crediti d’imposta solamente da coloro che hanno sostenuto in modo diretto i relativi oneri (“prime cessioni”), quindi non procederà più all’acquisto di crediti d’imposta ceduti da società e professionisti che hanno applicato lo sconto in fattura.

Stralcio ruoli fino a 5.000 euro.

Con la Circolare n. 11/E del 22.09.2021 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito allo stralcio dei debiti iscritti all’Agenzia della riscossione per un importo fino a 5.000 euro.

Nello specifico l’Agenzia chiarisce che:

  • ci sarà l’annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo alla data del 23 marzo 20213, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. I debiti di importo residuo «fino a 5.000 euro» sono calcolati tenendo conto del capitale, degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e delle sanzioni, mentre restano esclusi dal computo gli aggi di riscossione, gli interessi di mora e le eventuali spese di procedura;
  • lo stralcio riguarderà anche i debiti rientranti nelle varie “rottamazioni”:
  • i debiti che possono essere oggetto di Stralcio si riferiscono:
    • alle persone fisiche che hanno percepito – nell’anno d’imposta 2019 – un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro;
    • ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito – nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019 – un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro;
  • l’agente della riscossione provvede in autonomia allo Stralcio senza inviare alcuna comunicazione al contribuente, che può tuttavia verificare l’intervenuto annullamento dei debiti attraverso la consultazione della propria situazione debitoria che può essere richiesta con le modalità rese disponibili dall’agente della riscossione;
  • l’agente della riscossione provvede in autonomia allo Stralcio senza inviare alcuna comunicazione al contribuente, che può tuttavia verificare l’intervenuto annullamento dei debiti attraverso la consultazione della propria situazione debitoria che può essere richiesta con le modalità rese disponibili dall’agente della riscossione;
  • l’annullamento dei debiti è effettuato alla data del 31.10.2021.