da Dott. Valerio Ottaviani | Mag 20, 2021 | Accertamenti, IRES, IRPEF, IVA, Sanzioni
La nozione di imposta evasa, in relazione ai reati tributari è di estrema importanza, essendo necessaria per la verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dalla normativa in esame.
L’art. 1, lett. f) del D.Lgs. 74/2000, fornisce la definizione di imposta evasa: “per imposta evasa si intende la differenza tra l’imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione”, da cui si evince che la stessa è ancorata a quanto indicato dal contribuente nella relativa dichiarazione dei redditi. È importante precisare che, ai fini della determinazione dell’imposta evasa, rilevano sia i redditi illeciti che i costi in nero.
Per quanto riguarda le soglia di punibilità, ai fini dell’integrazione del reato, il soggetto deve porre in essere un comportamento che intenzionalmente è finalizzato all’evasione delle imposte che deve materialmente conseguire.
Definito il concetto di imposta evasa e il comportamento penalmente rilevante, si rappresentano le sanzioni penali e le soglie di punibilità contemplate dalla normativa vigente in materia:
- 2 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Reclusione da 4 a 8 anni (reclusione da 18 mesi a 6 anni se fatture false inferiori a € 100.000);
- 3 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici. Reclusione da 3 a 8 anni;
- 4 Dichiarazione infedele. Reclusione da 2 anni a 4 anni e 6 mesi;
- 5 Omessa dichiarazione. Reclusione da 2 anni a 5 anni;
- 8 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Reclusione da 4 a 8 anni;
- 10 Occultamento o distruzione di documenti contabili. Reclusione da 3 anni a 7 anni;
- 10-bis Omesso versamento di ritenute dovute o certificate. Reclusione da 6 mesi a 2 anni;
- 10-ter Omesso versamento di Iva. Reclusione da 6 mesi a 2 anni.
da Dott. Valerio Ottaviani | Mag 4, 2021 | Accertamenti, Agenzia Riscossione
Con un Comunicato stampa del 30.04.2021 il Ministero dell’economia ha preannunciato la proroga al 31.05.2021 del termine di sospensione delle attività di riscossione.
Tale sospensione riguarda tutti i versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento affidati all’Agenzia della riscossione nonché l’invio di nuove cartelle e la possibilità per l’Ente di avviare procedure cautelari o esecutive come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.
da Dott. Valerio Ottaviani | Mag 3, 2021 | Dichiarazioni fiscali, IRES, IRPEF
Gli indici ISA sono indicatori che misurano attraverso un metodo statistico- economico dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta, fornendo una sintesi di valori tramite la quale sarà possibile verificare la normalità e la coerenza della gestione professionale o aziendale dei contribuenti. Il riscontro trasparente della correttezza dei comportamenti fiscali consentirà di individuare i contribuenti che, risultando “affidabili”, avranno accesso a significativi benefici premiali.
Le categorie economiche che beneficeranno della nuova esclusione sono state individuate sulla base dell’analisi dei dati a consuntivo relativi all’anno 2020, e nello specifico si tratta di 82 codici Ateco che hanno subito un calo di ricavi o compensi pari almeno al 33%.
Come per le altre 3 cause straordinarie di esclusione contenute nel D.M. 03.02.2021, anche in questo caso i contribuenti interessati dovranno comunque compilare il relativo modello ISA e trasmetterlo in allegato alla dichiarazione dei redditi.
da Dott. Valerio Ottaviani | Apr 12, 2021 | Accertamenti, IRES, SRL, SRLS
La Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 5763/2021, stabilisce che i compensi degli amministratori corrisposti in misura superiore a quanto deciso dall’assemblea, anche se esposti in bilancio, non sono deducibili data la mancanza dei requisiti di certezza e oggettiva determinabilità dell’ammontare del costo, come previsto dall’art. 109 del Tuir.
da Dott. Valerio Ottaviani | Apr 8, 2021 | Accertamenti, Sanzioni
La Legge di Bilancio 2021 ha adeguato il sistema sanzionatorio previsto per la mancata emissione degli scontrini e delle ricevute fiscali, il quale prevede due tipi di sanzione, una amministrativa e una accessoria.
La sanzione amministrativa pecuniaria è pari al 100% dell’imposta IVA relativa all’operazione non versata (come stabilito dal D.Lgs. n. 471/97) ed inoltre, è previsto in ogni caso un minimo sanzionatorio fissato di 500 euro.
Questo significa che se non viene emesso uno scontrino per un valore, per esempio, di soli 2 euro, la sanzione minima che si dovrà pagare è di 500 euro. Oltretutto, è bene ricordare che la sanzione riguarda ogni singola violazione relativa alla mancata emissione dello scontrino.
La sanzione accessoria, invece, prevede la sospensione della licenza o dell’autorizzazione ad esercitare l’attività commerciale, per un periodo che va dai tre giorni fino ad un massimo di un mese. Tale sanzione scatterà nel momento in cui si verrà sorpresi a commettere l’illecito per più di 4 volte (intendendo 4 scontrini in giorni differenti, e non il numero delle verifiche effettuate) nell’arco di 5 anni.