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Imposta evasa e soglia di punibilità.

La nozione di imposta evasa, in relazione ai reati tributari è di estrema importanza, essendo necessaria per la verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dalla normativa in esame.

L’art. 1, lett. f) del D.Lgs. 74/2000, fornisce la definizione di imposta evasa: “per imposta evasa si intende la differenza tra l’imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione”, da cui si evince che la stessa è ancorata a quanto indicato dal contribuente nella relativa dichiarazione dei redditi. È importante precisare che, ai fini della determinazione dell’imposta evasa, rilevano sia i redditi illeciti che i costi in nero.

Per quanto riguarda le soglia di punibilità, ai fini dell’integrazione del reato, il soggetto deve porre in essere un comportamento che intenzionalmente è finalizzato all’evasione delle imposte che deve materialmente conseguire.

Definito il concetto di imposta evasa e il comportamento penalmente rilevante, si rappresentano le sanzioni penali e le soglie di punibilità contemplate dalla normativa vigente in materia:

  • 2 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Reclusione da 4 a 8 anni (reclusione da 18 mesi a 6 anni se fatture false inferiori a € 100.000);
  • 3 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici. Reclusione da 3 a 8 anni;
  • 4 Dichiarazione infedele. Reclusione da 2 anni a 4 anni e 6 mesi;
  • 5 Omessa dichiarazione. Reclusione da 2 anni a 5 anni;
  • 8 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Reclusione da 4 a 8 anni;
  • 10 Occultamento o distruzione di documenti contabili. Reclusione da 3 anni a 7 anni;
  • 10-bis Omesso versamento di ritenute dovute o certificate. Reclusione da 6 mesi a 2 anni;
  • 10-ter Omesso versamento di Iva. Reclusione da 6 mesi a 2 anni.

Proroga attività di riscossione dell’Agenzia della riscossione

Con un Comunicato stampa del 30.04.2021 il Ministero dell’economia ha preannunciato la proroga al 31.05.2021 del termine di sospensione delle attività di riscossione.

Tale sospensione riguarda tutti i versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento affidati all’Agenzia della riscossione nonché l’invio di nuove cartelle e la possibilità per l’Ente di avviare procedure cautelari o esecutive come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.

Esonero ISA

Gli indici ISA sono indicatori che misurano attraverso un metodo statistico- economico dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta, fornendo una sintesi di valori tramite la quale sarà possibile verificare la normalità e la coerenza della gestione professionale o aziendale dei contribuenti. Il riscontro trasparente della correttezza dei comportamenti fiscali consentirà di individuare i contribuenti che, risultando “affidabili”, avranno accesso a significativi benefici premiali.

Le categorie economiche che beneficeranno della nuova esclusione sono state individuate sulla base dell’analisi dei dati a consuntivo relativi all’anno 2020, e nello specifico si tratta di 82 codici Ateco che hanno subito un calo di ricavi o compensi pari almeno al 33%.

Come per le altre 3 cause straordinarie di esclusione contenute nel D.M. 03.02.2021, anche in questo caso i contribuenti interessati dovranno comunque compilare il relativo modello ISA e trasmetterlo in allegato alla dichiarazione dei redditi.

Indeducibilità del compenso dell’amministratore se non deliberato

La Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 5763/2021, stabilisce che i compensi degli amministratori corrisposti in misura superiore a quanto deciso dall’assemblea, anche se esposti in bilancio, non sono deducibili data la mancanza dei requisiti di certezza e oggettiva determinabilità dell’ammontare del costo, come previsto dall’art. 109 del Tuir.

Sanzioni per mancata emissione dello scontrino

La Legge di Bilancio 2021 ha adeguato il sistema sanzionatorio previsto per la mancata emissione degli scontrini e delle ricevute fiscali, il quale prevede due tipi di sanzione, una amministrativa e una accessoria.

La sanzione amministrativa pecuniaria è pari al 100% dell’imposta IVA relativa all’operazione non versata (come stabilito dal D.Lgs. n. 471/97) ed inoltre, è previsto in ogni caso un minimo sanzionatorio fissato di 500 euro.

Questo significa che se non viene emesso uno scontrino per un valore, per esempio, di soli 2 euro, la sanzione minima che si dovrà pagare è di 500 euro. Oltretutto, è bene ricordare che la sanzione riguarda ogni singola violazione relativa alla mancata emissione dello scontrino.

La sanzione accessoria, invece, prevede la sospensione della licenza o dell’autorizzazione ad esercitare l’attività commerciale, per un periodo che va dai tre giorni fino ad un massimo di un mese. Tale sanzione scatterà nel momento in cui si verrà sorpresi a commettere l’illecito per più di 4 volte (intendendo 4 scontrini in giorni differenti, e non il numero delle verifiche effettuate) nell’arco di 5 anni.