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Scadenza degli accertamenti per l’anno 2015

Scadenza degli accertamenti per l’anno 2015

Il 26.03.2022 sono definitivamente scaduti i termini di accertamento per l’anno d’imposta 2015, ciò a seguito della sospensione dei termini per l’emergenza Covid-19 prevista dal D.L. 34/2020 e dal D.L. 18/2020.

La sospensione comporterà lo slittamento di 85 giorni dei termini per tutti i periodi d’imposta fino al 2018.

Ad esempio, se la dichiarazione relativa al 2016 è stata regolarmente presentata, il termine di decadenza per l’accertamento risulterebbe il 2022. Tuttavia, avendo l’art. 67 del D.L. 18/2020 portata generale, lo slittamento di 85 giorni si verificherà anche per i periodi successivi al 2015 dunque per tutte le annualità fino al 2018, le scadenze dell’accertamento sono prorogate di 85 giorni, quindi non scadranno al 31.12 dei vari anni.

Perdita spalmabile anche per il 2021

Perdita spalmabile anche per il 2021

L’art. 3, c. 1-ter della L. 15/2022 estende alle perdite emerse nell’esercizio in corso al 31.12.2021 la disciplina di sterilizzazione prevista dal D.L. 23/2020: in caso di perdite superiori al terzo del capitale (che non riducano il capitale stesso al di sotto del minimo legale) che non siano assorbite entro l’esercizio successivo, non vi è l’obbligo per l’assemblea di riduzione del capitale.

Analogamente, in caso di perdite superiori al terzo del capitale, che lo riducano al di sotto del minimo legale, si potrà deliberare di rinviare le decisioni imposte dal Codice Civile alla chiusura del 5° esercizio successivo.
Le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31.12.2020 e 2021 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa specificando, in appositi prospetti, la loro origine e le movimentazioni intervenute nell’esercizio.

Fonte: Italia Oggi

Cessioni del credito dopo il 07.04.2022

Cessioni del credito dopo il 07.04.2022

Il contribuente, se non riuscirà a esercitare l’opzione per la cessione del credito entro il 7.04.2022 (termine per la comunicazione delle opzioni relative al 2021), dovrà iniziare a detrarre nella propria dichiarazione dei redditi relativa al 2021 la quota annuale di ripartizione (in 10 anni per il bonus ristrutturazioni e l’ecobonus e in 5 anni per il sismabonus o il superbonus) dei bonifici parlanti effettuati nel 2021, con il rischio di perderne una parte in caso di incapienza.
Solo per l’ecobonus ordinario con lavori iniziati prima del 6.10.2020 era possibile posticipare l’inizio della detrazione (e quindi anche la cessione) nell’anno della conclusione dei lavori.
In ogni caso, se si iniziano a detrarre da subito le spese relative al 2021, è possibile cedere, anche dopo il 7.04.del 2022, le quote residue delle detrazioni di spettanza degli anni dal 2022 in poi, secondo la diversa ripartizione dei singoli bonus.

Fonte: Il Sole 24 Ore

Cessione del credito a Poste Italiane

Il 07.03.2022 è ripartita la piattaforma di Poste Italiane per l’acquisto dei crediti fiscali in tema di Superbonus 110% e degli altri bonus edilizi.

Sul sito è stata pubblicata la nota (presente nel percorso: icona “servizi al cittadino”, voce “bonus fiscali e cessione del credito”) che comunica che Poste Italiane valuterà l’acquisto dei crediti d’imposta solamente da coloro che hanno sostenuto in modo diretto i relativi oneri (“prime cessioni”), quindi non procederà più all’acquisto di crediti d’imposta ceduti da società e professionisti che hanno applicato lo sconto in fattura.

Esonero ISA

Gli indici ISA sono indicatori che misurano attraverso un metodo statistico- economico dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta, fornendo una sintesi di valori tramite la quale sarà possibile verificare la normalità e la coerenza della gestione professionale o aziendale dei contribuenti. Il riscontro trasparente della correttezza dei comportamenti fiscali consentirà di individuare i contribuenti che, risultando “affidabili”, avranno accesso a significativi benefici premiali.

Le categorie economiche che beneficeranno della nuova esclusione sono state individuate sulla base dell’analisi dei dati a consuntivo relativi all’anno 2020, e nello specifico si tratta di 82 codici Ateco che hanno subito un calo di ricavi o compensi pari almeno al 33%.

Come per le altre 3 cause straordinarie di esclusione contenute nel D.M. 03.02.2021, anche in questo caso i contribuenti interessati dovranno comunque compilare il relativo modello ISA e trasmetterlo in allegato alla dichiarazione dei redditi.