da Dott. Valerio Ottaviani | Mar 28, 2022 | Contabilità, SRL, SRLS
L’art. 3, c. 1-ter della L. 15/2022 estende alle perdite emerse nell’esercizio in corso al 31.12.2021 la disciplina di sterilizzazione prevista dal D.L. 23/2020: in caso di perdite superiori al terzo del capitale (che non riducano il capitale stesso al di sotto del minimo legale) che non siano assorbite entro l’esercizio successivo, non vi è l’obbligo per l’assemblea di riduzione del capitale.
Analogamente, in caso di perdite superiori al terzo del capitale, che lo riducano al di sotto del minimo legale, si potrà deliberare di rinviare le decisioni imposte dal Codice Civile alla chiusura del 5° esercizio successivo.
Le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31.12.2020 e 2021 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa specificando, in appositi prospetti, la loro origine e le movimentazioni intervenute nell’esercizio.
Fonte: Italia Oggi
da Dott. Valerio Ottaviani | Apr 12, 2021 | Accertamenti, IRES, SRL, SRLS
La Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 5763/2021, stabilisce che i compensi degli amministratori corrisposti in misura superiore a quanto deciso dall’assemblea, anche se esposti in bilancio, non sono deducibili data la mancanza dei requisiti di certezza e oggettiva determinabilità dell’ammontare del costo, come previsto dall’art. 109 del Tuir.
da Dott. Valerio Ottaviani | Mar 29, 2021 | IVA, Studio
Il regime di esonero è un particolare regime fiscale naturale per gli imprenditori agricoli di piccolissime dimensioni, i quali sono esonerati dall’obbligo di versamento dell’IVA e di tenuta della contabilità.
Soggetti ammessi al regime di esonero
Il regime si applica ai produttori agricoli che, nell’anno solare precedente, hanno realizzato un volume d’affari non superiore a € 7.000. Tale volume d’affari deve essere costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti agricoli ed ittici.
Vediamo due esempi:
- Un produttore agricolo con volume d’affari nell’anno solare precedente pari a € 6.000, di cui € 5.000 derivanti dalla cessione di prodotti agricoli: il produttore può applicare il regime di esonero poiché non è stato superato il limite di € 7.000 e dato che, più dei 2/3 di tali cessioni sono rappresentati da prodotti agricoli ed ittici. Infatti i 2/3 di € 6.000 sono pari a € 4.000, e le cessioni di prodotti agricoli del nostro produttore ammontano a € 5.000;
- Un produttore agricolo con volume d’affari nell’anno solare precedente pari a € 6.000, di cui € 3.000 derivanti dalla cessione di prodotti agricoli ed ittici: il produttore non può applicare il regime di esonero in quanto, anche se non è stato superato il limite di € 7.000, le cessioni di prodotti agricoli ed ittici sono inferiori ai 2/3 delle cessioni complessive (2/3 x 6.000 = 4.000 e 3.000 euro < 4.000 euro).
Caratteristiche del regime di esonero
Gli agricoltori che adottano il regime di esonero sono esonerati dall’obbligo:
- di iscrizione nel registro imprese;
- di versamento dell’IVA;
- di emissione e registrazione delle fatture di vendita e della liquidazione IVA;
- di presentare la dichiarazione IVA.
Tali soggetti sono obbligati:
- a chiedere il numero di partita IVA;
- a numerare e conservare le fatture di acquisto, le bollette doganali inerenti le importazioni e le autofatture emesse dai clienti.
Esiste un importante adempimento a carico di coloro che effettuano acquisti, nell’esercizio dell’impresa, dai produttori agricoli esonerati, ovvero l’obbligo di emettere autofattura. L’autofattura deve essere emessa al momento della consegna dei beni o, se anteriore, al momento del pagamento del corrispettivo o dell’acconto.
L’IVA da indicare nell’autofattura si ottiene applicando le percentuali di compensazione: quindi non va applicata l’aliquota ordinaria.
Esempio:
L’impresa Alfa Srl acquista da un produttore agricolo in regime di esonero, del basilico fresco per uso alimentare per un importo di € 50. L’aliquota ordinaria è del 5%, mentre la percentuale di compensazione è del 4%.
Pertanto si avrà: € 50 x 4% = IVA € 2.
L’acquirente deve annotare l’autofattura emessa, distintamente, nel registro IVA acquisti e può detrarre l’IVA versata al produttore agricolo.
Cessazione del regime di esonero
Il regime di esonero cessa a partire dall’anno solare successivo a quello nel quale il limite di 7.000 euro viene superato, a condizione che non sia superato il limite di un 1/3 delle cessioni di beni diversi da quelli agricoli ed ittici (sono comprese anche le cessioni dei beni ammortizzabili).
Se, invece, nel corso di un anno le cessioni di prodotti non agricoli supera il limite di 1/3, il regime di esonero cessa nel corso dello stesso anno ed esattamente dal momento in cui viene effettuata l’operazione che comporta il superamento di tale limite.
Rinuncia al regime di esonero
Gli agricoltori che presentano i requisiti per accedere al regime di esonero possono rinunciarvi. In questo caso essi vengono ammessi automaticamente al regime speciale IVA, a meno che non optino per il regime ordinario.
La rinuncia all’esonero è vincolante fino a revoca e comunque per almeno un triennio.
da Dott. Valerio Ottaviani | Mar 18, 2021 | IRES, IRPEF, SRL, SRLS, Studio, Tasse
La Web tax colpisce il fatturato delle imprese che operano in rete effettuando delle transazioni digitali. Il versamento della tassa sulla fornitura di servizi digitali è previsto per il 16 marzo 2021, mentre la relativa dichiarazione va presentata entro il successivo 30 aprile.
La web tax italiana è pari al 3% dei ricavi delle aziende digitali che presentano i seguenti requisiti:
a) fatturano almeno 750 milioni di euro;
b) hanno ricavi derivanti da servizi digitali realizzati in Italia pari a 5,5 milioni di euro.
L’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo per il versamento in F24 dell’imposta sui servizi digitali:
– codice tributo 2700 “Imposta sui servizi digitali” (Ist);
– codice tributo 2701 “Interessi”;
– codice tributo 2701 “Sanzioni”.
da Dott. Valerio Ottaviani | Mar 15, 2021 | Contabilità, Dichiarazioni fiscali, IRPEF, Regime forfettario, Studio
Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato e rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge. Al regime possono inoltre accedere i soggetti già in attività.
Il regime in esame non prevede una scadenza legata ad un numero di anni di attività o al raggiungimento di una particolare età anagrafica. La sua applicazione, pertanto, è subordinata solo al verificarsi delle condizioni e al possesso dei requisiti prescritti dalla legge.
Vediamo ora gli aspetti principali di questo regime fiscale.
1) Requisiti:
• Possono ricorrere al forfettario tutte le aziende e i professionisti che ottengano ricavi o compensi non superiori a € 65.000 (se si esercitano più attività, contraddistinte da codici ATECO differenti, occorre considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate);
• Hanno sostenuto spese non superiori ad € 20.000 lordi per lavoro accessorio, per lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori.
2) Tassazione:
Il reddito di chi opera nel regime forfettario è determinato applicando al monte ricavi/compensi, conseguito nel corso dell’anno, un’imposta sostitutiva del 5% (per le nuove attività economiche) o del 15%.
Tuttavia, bisogna tenere conto che al monte ricavi/compensi si dovrà ulteriormente applicare:
• la percentuale prevista dal legislatore in base al codice ATECO dell’attività svolta;
• contributi previdenziali obbligatori per legge (oneri deducibili).
Facciamo un esempio: un avvocato in regime forfetario nel 2020 ha conseguito compensi pari a € 45.000 e pagato contributi previdenziali per € 7.000. Il reddito da tassare sarà pari a: 45.000*78% (indice di redditività del codice ATECO) = 35.100 – 7.000 (contributi previdenziali) = € 28.100.
3) Semplificazioni ai fini IVA:
• Coloro che applicano il regime forfetario non addebitano l’Iva in fattura ai propri clienti e non detraggono l’iva sugli acquisti;
• Non liquidano l’imposta, non la versano, non sono obbligati a presentare la dichiarazione IVA;
• Non devono comunicare all’Agenzia delle entrate le operazioni rilevanti ai fini Iva né quelle effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list;
4) Adempimenti ai fini IVA:
I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l’obbligo di:
• numerare e conservazione delle fatture di acquisto e le bollette doganali;
• certificare i corrispettivi;
• integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell’imposta relativa.