da Dott. Valerio Ottaviani | Mar 12, 2021 | IVA, Studio
Per coloro che inviano la dichiarazione Iva entro il 28.02.2021 non è necessario presentare la LIPE riferita al IV trimestre 2020. Oltre tale data è possibile inviare la dichiarazione Iva fino al 30.04.2021, a condizione però che entro il 28.02.2021 venga inviata la LIPE del IV trimestre 2020.
Dalla dichiarazione Iva 2021 può emergere un eventuale credito, che potrà essere utilizzato a compensazione in due maniere differenti:
1) Liberamente entro i 5.000,00 euro;
2) Con due vincoli oltre i 5.00,00 euro:
• Dotare la dichiarazione Iva di visto di conformità;
• Attendere 10 giorni dopo la presentazione della dichiarazione Iva .
Riguardo al visto di conformità, questo può non rivelarsi necessario se il contribuente ha raggiunto nel 2019 un punteggio di affidabilità pari a 8, e/o 8.5 quale media degli anni 2018 e 2019.
Vediamo due esempi:
– Il soggetto A nel 2018 ha conseguito un punteggio ISA di 7, e nel 2019 un punteggio pari a 8: potrà non apporre il visto grazie alla presenza dell’8 nel 2019;
– Il soggetto B nel 2018 ha conseguito un punteggio ISA di 9 nel 2018, e di 7 nel 2019: sebbene la media sia 8, dovrà comunque apporre il visto, in quanto non ha raggiunto un punteggio pari a 8 nel 2019 e la media risulta comunque inferiore a 8.5.
Diverso è il caso in cui si volesse richiedere il credito a rimborso (condizione necessaria è che il credito sia superiore a 2.582,28 euro):
1) Entro i 30.000,00 euro senza necessità di apporre né visto né garanzia;
2) Oltre i 30.000,00 euro apponendo o visto o garanzia, attestazione delle società e degli enti operativi, e attestazione di alcuni requisiti patrimoniali.
da Dott. Valerio Ottaviani | Mar 12, 2021 | Contabilità
Per attenuare gli impatti negativi causati dalla pandemia globale, l’art. 60 del Decreto Legge n. 104 del 2020 ha previsto, per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, la possibilità di non effettuare fino al 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali.
La quota di ammortamento non dedotta sarà imputata al conto economico dell’esercizio successivo, prolungando il piano di ammortamento originario di un anno.
Sarà necessario costituire una riserva indisponibile pari all’ammontare della quota di ammortamento non dedotta nell’anno.
La disciplina sulla sospensione degli ammortamenti deve rispettare i principi di trasparenza informativa da assolvere in bilancio. Infatti, chi opterà per la sospensione dovrà darne conto nella nota integrativa, indicando:
– su quali immobilizzazioni e in che misura non sono stati effettuati gli ammortamenti;
– le ragioni che hanno indotto ad avvalersi della deroga;
– l’iscrizione della riserva;
– l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio.
da Dott. Valerio Ottaviani | Mar 11, 2021 | SRL, SRLS, Studio, Tasse
Il 16 marzo 2021 è la data entro la quale bisogna effettuare il pagamento, tramite modello F24, della tassa annuale di vidimazione dei libri sociali obbligatori, numerati e vidimati da un notaio o dalla Camera di Commercio.
I soggetti obbligati ad effettuare il versamento sono le società di capitali, le società a responsabilità limitata (SRL e SRLS), le società per azioni e le società in accomandita per azioni.
da Dott. Valerio Ottaviani | Feb 18, 2021 | Studio
Pubblicazione del nuovo sito web dello Studio Ottaviani.