da Dott. Valerio Ottaviani | Mar 25, 2021 | Contabilità, Dichiarazioni fiscali, IRPEF
L’Agenzia delle Entrate ha precisato quali sono i criteri per individuare la qualifica fiscale dei compensi percepiti dai professionisti nel momento in cui, oltre all’attività professionale, ricoprono anche il ruolo di amministratori in una società.
Elemento fondamentale, per stabilire se sussiste o meno una connessione tra l’attività di collaborazione e quella di lavoro autonomo esercitata, è la conoscenza tecnica-giuridica direttamente collegata all’attività di lavoro autonomo, esercitata abitualmente.
I compensi percepiti dal professionista vanno a far parte del reddito professionale quando ricorre una delle seguenti circostanze:
1) Gli ordinamenti professionali comprendono, all’interno del novero delle mansioni esercitabili, l’attività di amministrazione o gestione di azienda;
2) Anche in assenza di tale previsione all’interno dell’ordinamento professionale, il professionista svolge l’incarico di amministratore di una società o di un ente che esercita un’attività oggettivamente connessa alle mansioni tipiche della propria professione abituale.
Ad esempio, i compensi percepiti dai dottori commercialisti, per lo svolgimento di attività di amministrazione di società ed enti, devono essere sempre qualificati come redditi di lavoro autonomo.
Pertanto, se il compenso relativo alla funzione di amministratore è riconducibile all’attività professionale, verrà emessa una fattura con applicazione dell’Iva e relativa ritenuta d’acconto; altrimenti, l’ente amministrato dovrà assoggettare tali compensi alle ritenute fiscali e previdenziali previste, rilasciare busta paga periodica e la relativa Certificazione unica.
da Dott. Valerio Ottaviani | Mar 15, 2021 | Contabilità, Dichiarazioni fiscali, IRPEF, Regime forfettario, Studio
Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato e rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge. Al regime possono inoltre accedere i soggetti già in attività.
Il regime in esame non prevede una scadenza legata ad un numero di anni di attività o al raggiungimento di una particolare età anagrafica. La sua applicazione, pertanto, è subordinata solo al verificarsi delle condizioni e al possesso dei requisiti prescritti dalla legge.
Vediamo ora gli aspetti principali di questo regime fiscale.
1) Requisiti:
• Possono ricorrere al forfettario tutte le aziende e i professionisti che ottengano ricavi o compensi non superiori a € 65.000 (se si esercitano più attività, contraddistinte da codici ATECO differenti, occorre considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate);
• Hanno sostenuto spese non superiori ad € 20.000 lordi per lavoro accessorio, per lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori.
2) Tassazione:
Il reddito di chi opera nel regime forfettario è determinato applicando al monte ricavi/compensi, conseguito nel corso dell’anno, un’imposta sostitutiva del 5% (per le nuove attività economiche) o del 15%.
Tuttavia, bisogna tenere conto che al monte ricavi/compensi si dovrà ulteriormente applicare:
• la percentuale prevista dal legislatore in base al codice ATECO dell’attività svolta;
• contributi previdenziali obbligatori per legge (oneri deducibili).
Facciamo un esempio: un avvocato in regime forfetario nel 2020 ha conseguito compensi pari a € 45.000 e pagato contributi previdenziali per € 7.000. Il reddito da tassare sarà pari a: 45.000*78% (indice di redditività del codice ATECO) = 35.100 – 7.000 (contributi previdenziali) = € 28.100.
3) Semplificazioni ai fini IVA:
• Coloro che applicano il regime forfetario non addebitano l’Iva in fattura ai propri clienti e non detraggono l’iva sugli acquisti;
• Non liquidano l’imposta, non la versano, non sono obbligati a presentare la dichiarazione IVA;
• Non devono comunicare all’Agenzia delle entrate le operazioni rilevanti ai fini Iva né quelle effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list;
4) Adempimenti ai fini IVA:
I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l’obbligo di:
• numerare e conservazione delle fatture di acquisto e le bollette doganali;
• certificare i corrispettivi;
• integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell’imposta relativa.
da Dott. Valerio Ottaviani | Mar 9, 2021 | IRPEF, Studio
L’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici consente ad imprese e professionisti, di avere vantaggi in materia di sanzioni e di termini di accertamento. Infatti, per coloro che hanno ricavi non superiori a 5 milioni di euro, è possibile beneficiare della riduzione al 50% delle sanzioni per le violazioni in materia di dichiarazione Iva e di obblighi strumentali.
Tuttavia, è necessario indicare nelle dichiarazioni dei redditi e Iva gli estremi dei rapporti con gli operatori finanziari intrattenuti nell’anno cui si riferisce la dichiarazione e per cui s’intende fruire del beneficio.
Un ulteriore vantaggio dato dall’utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili, è dato dalla riduzione di 2 anni dei termini d’accertamento ai fini dell’Iva e dei redditi d’impresa e lavoro autonomo.
Il problema più rilevante è legato al fatto che si va a perdere tale beneficio in presenza anche di un solo pagamento con mezzi non tracciati.
Per quanto riguarda i contribuenti in regime forfettario, i quali non sono obbligati a presentare la dichiarazione Iva, è prevista la riduzione di 1 anno dei termini d’accertamento, se il fatturato annuo è interamente documentato da fatture elettroniche. Se poi il soggetto in questione, oltre a ciò, garantisce anche la tracciabilità di incassi/pagamenti oltre 500 euro, la riduzione dei termini dovrebbe diventare di 2 anni.
da Dott. Valerio Ottaviani | Mar 4, 2021 | Dichiarazioni fiscali, Studio
Al fine di rilanciare il settore edile il legislatore ha introdotto, in alternativa alla detrazione fiscale prevista, il c.d. sconto in fattura.
Questo può essere richiesto dal contribuente nel momento in cui decidere di svolgere le seguenti tipologie di interventi:
. recupero del patrimonio edilizio
· efficienza energetica
· adozione di misure antisismiche
· recupero o restauro della facciata degli edifici
· installazione di impianti fotovoltaici
· installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
Tale importo verrà anticipato dal fornitore (ditta o società edile) che ha effettuato gli interventi e verrà in seguito recuperato da quest’ultimo, sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Lo sconto potrà essere sull’intero importo dei lavori o “parziale”. In sostanza, a fronte di una spesa di 30.000 euro, è possibile chiedere al fornitore uno sconto di una sola quota, ad esempio pari a 10.000 euro. Il fornitore maturerà un credito d’imposta pari a 11.000 euro. Il contribuente potrà far valere in dichiarazione una detrazione pari a 22.000 euro (110% di 20.000 euro rimasti a suo carico).
Vediamo nel dettaglio come si applica lo sconto in fattura.
Step I: scelta del professionista e documentazione da produrre
Trovare un professionista come un ingegnere, un architetto o un geometra. Il tecnico dovrà redigere le pratiche edilizie, quelle energetiche, quelle strutturali oltre alle varie asseverazioni tecniche (da inviare all’ENEA):
- produrre l’attestato di prestazione energetica APE ante e post intervento, asseverando il salto di due classi sotto forma di dichiarazione asseverata;
- dichiarare che le opere realizzate ricadono tra quelle agevolabili;
- verificare la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati;
Quando il professionista avrà raccolto tutte questi documenti, solo nel caso di sconto in fattura e/o cessione del credito, il contribuente dovrà ottenere un visto di conformità rilasciato da un intermediario abilitato: commercialista, esperto contabile, consulente del lavoro, responsabile del Caf ecc.. Tramite questo visto, l’intermediario verificherà che il tecnico abbia prodotto tutte le asseverazioni, le attestazioni e che possieda la polizza assicurativa obbligatoria.
Step II: come ottenere lo sconto
Per validare lo sconto in fattura bisognerà inviare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate, tramite il modulo presente sul sito. Il fornitore, impresa o intermediario recupererà lo sconto come credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, in cinque quote annuali.