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Fiscalità delle criptovalute

Fiscalità delle criptovalute

Secondo l’Amministrazione Finanziaria, le criptovalute sono assimilabili alle valute estere, con la conseguenza che risulta tassabile il reddito derivante dall’attività di intermediazione nell’acquisto e nella vendita delle stesse.

Per il soggetto persona fisica che fa trading sulle criptovalute, le regole impositive sono quelle dei redditi diversi. Non rileva ai fini dell’Ivafe, visto che non si tratta di investimenti in depositi bancari, ma è comunque necessario compilare il quadro RW ai fini del monitoraggio fiscale.

 

Fonte: Il Sole 24 Ore

Compenso al professionista amministratore di società

L’Agenzia delle Entrate ha precisato quali sono i criteri per individuare la qualifica fiscale dei compensi percepiti dai professionisti nel momento in cui, oltre all’attività professionale, ricoprono anche il ruolo di amministratori in una società.
Elemento fondamentale, per stabilire se sussiste o meno una connessione tra l’attività di collaborazione e quella di lavoro autonomo esercitata, è la conoscenza tecnica-giuridica direttamente collegata all’attività di lavoro autonomo, esercitata abitualmente.

I compensi percepiti dal professionista vanno a far parte del reddito professionale quando ricorre una delle seguenti circostanze:
1) Gli ordinamenti professionali comprendono, all’interno del novero delle mansioni esercitabili, l’attività di amministrazione o gestione di azienda;
2) Anche in assenza di tale previsione all’interno dell’ordinamento professionale, il professionista svolge l’incarico di amministratore di una società o di un ente che esercita un’attività oggettivamente connessa alle mansioni tipiche della propria professione abituale.

Ad esempio, i compensi percepiti dai dottori commercialisti, per lo svolgimento di attività di amministrazione di società ed enti, devono essere sempre qualificati come redditi di lavoro autonomo.

Pertanto, se il compenso relativo alla funzione di amministratore è riconducibile all’attività professionale, verrà emessa una fattura con applicazione dell’Iva e relativa ritenuta d’acconto; altrimenti, l’ente amministrato dovrà assoggettare tali compensi alle ritenute fiscali e previdenziali previste, rilasciare busta paga periodica e la relativa Certificazione unica.

Sconto in fattura

Al fine di rilanciare il settore edile il legislatore ha introdotto, in alternativa alla detrazione fiscale prevista, il c.d. sconto in fattura.

Questo può essere richiesto dal contribuente nel momento in cui decidere di svolgere le seguenti tipologie di interventi:

. recupero del patrimonio edilizio
· efficienza energetica
· adozione di misure antisismiche
· recupero o restauro della facciata degli edifici
· installazione di impianti fotovoltaici
· installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Tale importo verrà anticipato dal fornitore (ditta o società edile) che ha effettuato gli interventi e verrà in seguito recuperato da quest’ultimo, sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Lo sconto potrà essere sull’intero importo dei lavori o “parziale”. In sostanza, a fronte di una spesa di 30.000 euro, è possibile chiedere al fornitore uno sconto di una sola quota, ad esempio pari a 10.000 euro. Il fornitore maturerà un credito d’imposta pari a 11.000 euro. Il contribuente potrà far valere in dichiarazione una detrazione pari a 22.000 euro (110% di 20.000 euro rimasti a suo carico).

Vediamo nel dettaglio come si applica lo sconto in fattura.

Step I: scelta del professionista e documentazione da produrre

Trovare un professionista come un ingegnere, un architetto o un geometra. Il tecnico dovrà redigere le pratiche edilizie, quelle energetiche, quelle strutturali oltre alle varie asseverazioni tecniche (da inviare all’ENEA):

  • produrre l’attestato di prestazione energetica APE ante e post intervento, asseverando il salto di due classi sotto forma di dichiarazione asseverata;
  • dichiarare che le opere realizzate ricadono tra quelle agevolabili;
  • verificare la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati;

Quando il professionista avrà raccolto tutte questi documenti, solo nel caso di sconto in fattura e/o cessione del credito, il contribuente dovrà ottenere un visto di conformità rilasciato da un intermediario abilitato: commercialista, esperto contabile, consulente del lavoro, responsabile del Caf ecc.. Tramite questo visto, l’intermediario verificherà che il tecnico abbia prodotto tutte le asseverazioni, le attestazioni e che possieda la polizza assicurativa obbligatoria.

Step II: come ottenere lo sconto

Per validare lo sconto in fattura bisognerà inviare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate, tramite il modulo presente sul sito. Il fornitore, impresa o intermediario recupererà lo sconto come credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, in cinque quote annuali.