da Dott. Valerio Ottaviani | Mar 17, 2022 | Crediti, Sanzioni, Studio
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale 25.02.2022 n. 47 il D.L. 25.02.2022 n. 13 il quale è intervenuto in materia di bonus edilizi e di cessione dei crediti, andando ad inasprire le misure finalizzate a contrastare le frodi.
L’art. 2, c. 2 infatti prevede un inasprimento delle sanzioni pecuniarie e penali a carico dei professionisti tecnici che rilasciano asseverazioni infedeli o false attestazioni di congruità delle spese.
Il tecnico abilitato alle asseverazioni rilasciate al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori, può essere punito con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da 50 mila euro a 100 mila euro se espone informazioni false od omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese; se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.
Fonte: Italia Oggi
da Dott. Valerio Ottaviani | Mag 20, 2021 | Accertamenti, IRES, IRPEF, IVA, Sanzioni
La nozione di imposta evasa, in relazione ai reati tributari è di estrema importanza, essendo necessaria per la verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dalla normativa in esame.
L’art. 1, lett. f) del D.Lgs. 74/2000, fornisce la definizione di imposta evasa: “per imposta evasa si intende la differenza tra l’imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione”, da cui si evince che la stessa è ancorata a quanto indicato dal contribuente nella relativa dichiarazione dei redditi. È importante precisare che, ai fini della determinazione dell’imposta evasa, rilevano sia i redditi illeciti che i costi in nero.
Per quanto riguarda le soglia di punibilità, ai fini dell’integrazione del reato, il soggetto deve porre in essere un comportamento che intenzionalmente è finalizzato all’evasione delle imposte che deve materialmente conseguire.
Definito il concetto di imposta evasa e il comportamento penalmente rilevante, si rappresentano le sanzioni penali e le soglie di punibilità contemplate dalla normativa vigente in materia:
- 2 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Reclusione da 4 a 8 anni (reclusione da 18 mesi a 6 anni se fatture false inferiori a € 100.000);
- 3 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici. Reclusione da 3 a 8 anni;
- 4 Dichiarazione infedele. Reclusione da 2 anni a 4 anni e 6 mesi;
- 5 Omessa dichiarazione. Reclusione da 2 anni a 5 anni;
- 8 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Reclusione da 4 a 8 anni;
- 10 Occultamento o distruzione di documenti contabili. Reclusione da 3 anni a 7 anni;
- 10-bis Omesso versamento di ritenute dovute o certificate. Reclusione da 6 mesi a 2 anni;
- 10-ter Omesso versamento di Iva. Reclusione da 6 mesi a 2 anni.
da Dott. Valerio Ottaviani | Apr 8, 2021 | Accertamenti, Sanzioni
La Legge di Bilancio 2021 ha adeguato il sistema sanzionatorio previsto per la mancata emissione degli scontrini e delle ricevute fiscali, il quale prevede due tipi di sanzione, una amministrativa e una accessoria.
La sanzione amministrativa pecuniaria è pari al 100% dell’imposta IVA relativa all’operazione non versata (come stabilito dal D.Lgs. n. 471/97) ed inoltre, è previsto in ogni caso un minimo sanzionatorio fissato di 500 euro.
Questo significa che se non viene emesso uno scontrino per un valore, per esempio, di soli 2 euro, la sanzione minima che si dovrà pagare è di 500 euro. Oltretutto, è bene ricordare che la sanzione riguarda ogni singola violazione relativa alla mancata emissione dello scontrino.
La sanzione accessoria, invece, prevede la sospensione della licenza o dell’autorizzazione ad esercitare l’attività commerciale, per un periodo che va dai tre giorni fino ad un massimo di un mese. Tale sanzione scatterà nel momento in cui si verrà sorpresi a commettere l’illecito per più di 4 volte (intendendo 4 scontrini in giorni differenti, e non il numero delle verifiche effettuate) nell’arco di 5 anni.