Credito d’imposta Ricerca e Sviluppo: ammessi anche addetti marketing e commerciali

da | Feb 3, 2026 | Crediti, imprese | 0 commenti

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Un contributo di Assonime analizza il tema del credito d’imposta per attività di Ricerca e Sviluppo (R&S), soffermandosi sulla ripartizione dell’onere della prova e sull’ammissibilità dei costi relativi a personale con mansioni di marketing o commerciali. L’analisi prende spunto da una recente sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Vicenza e dalle novità normative introdotte dall’art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 546/1992

Il caso esaminato dalla Corte di Giustizia Tributaria di Vicenza (sentenza n. 217/2025)

L’Agenzia delle Entrate aveva contestato a una società l’utilizzo del credito d’imposta R&S, sostenendo che il personale coinvolto nei progetti (in particolare addetti marketing o commerciali) non fosse in possesso di qualifiche formali idonee allo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo. La Corte ha accolto il ricorso della società, chiarendo che ai fini dell’ammissibilità dei costi:

  • non rileva l’inquadramento contrattuale o la qualifica formale del personale;
  • assume invece rilievo il ruolo effettivamente svolto dai lavoratori all’interno dei progetti di R&S

Onere della prova nel contenzioso tributario

Secondo quanto evidenziato nella sentenza:

  • spetta all’Amministrazione finanziaria dimostrare che le mansioni svolte dal personale siano state solo marginali o di mero supporto;
  • il contribuente deve invece provare l’effettività dei costi sostenuti, nel rispetto delle regole documentali previste dalla normativa.

Requisiti documentali richiesti

Per poter beneficiare del credito d’imposta R&S, la normativa richiede specifici adempimenti documentali, tra cui:

  • certificazione rilasciata da un revisore legale dei conti;
  • relazione tecnica che illustri le finalità e i risultati delle attività di ricerca;
  • predisposizione di fogli di presenza nominativi, con indicazione delle ore giornaliere impiegate nelle attività di R&S

Le novità normative sull’onere della prova

Il contributo richiama l’introduzione, nel 2022, dell’art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 546/1992, che attribuisce all’Amministrazione finanziaria l’onere di provare in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato. Sul punto:

  • parte della dottrina considera la norma una significativa innovazione, in quanto sposta l’onere probatorio sull’ente accertatore;
  • la giurisprudenza di legittimità (Cassazione) ritiene invece che la disposizione sia coerente con i principi già esistenti e con la centralità dell’istruttoria dibattimentale, senza introdurre un onere più gravoso rispetto al passato.

Conclusioni

Dalle considerazioni di Assonime emerge che, qualora il contribuente rispetti gli obblighi documentali previsti, l’Amministrazione finanziaria non può limitarsi a una contestazione generica del difetto di prova, ma deve dimostrare concretamente l’assenza dei presupposti per l’accesso al credito d’imposta per Ricerca e Sviluppo

Written by Valerio Ottaviani

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