Con la Legge di Bilancio 2024 è stato introdotto un obbligo assicurativo per le imprese italiane, volto a coprire i danni alle immobilizzazioni materiali causati da eventi catastrofali (sismi, alluvioni, frane, esondazioni).
Scadenze differenziate per le imprese:
– Grandi imprese: obbligo già in vigore dal 31 marzo 2025.
– Medie imprese: obbligo posticipato al 1° gennaio 2026.
Principali chiarimenti del Ministero delle Imprese (MIMIT):
1. Se l’impresa utilizza beni (fabbricati, impianti, attrezzature) in affitto o leasing, deve comunque assicurarli, salvo che siano già coperti da altra polizza.
2. Sono esclusi dall’obbligo assicurativo:
– i beni con abusi edilizi;
– i beni in costruzione;
– i veicoli iscritti al PRA.
3. È ammessa la stipula di polizze collettive.
4. L’obbligo riguarda tutte le imprese iscritte al Registro Imprese, incluse quelle estere con stabile organizzazione in Italia. Sono escluse solo le imprese agricole (art. 2135 c.c.).
5. Il mancato rispetto dell’obbligo potrà precludere l’accesso a incentivi pubblici, in base a quanto previsto dai singoli bandi.
Nota tecnica: l’obbligo riguarda i beni aziendali iscritti nello stato patrimoniale alla voce B-II, numeri 1), 2) e 3) dell’art. 2424 c.c., cioè:
– Terreni e fabbricati;
– Impianti e macchinari;
– Attrezzature industriali e commerciali.
Consiglio operativo: le imprese, in particolare quelle medie, devono verificare con tempestività la presenza di coperture assicurative adeguate, per evitare rischi di inadempimento o esclusione da contributi pubblici.
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