Con decreto del 29 dicembre 2025 del Viceministro dell’Economia e delle Finanze, pubblicato sul sito del Dipartimento delle Finanze in attesa della Gazzetta Ufficiale, viene completato il nuovo quadro regolatorio in materia di accisa sul gas naturale, dando piena attuazione alle modifiche introdotte dal D.lgs. n. 43/2025.Il provvedimento disciplina in modo organico ruoli, obblighi e responsabilità dei soggetti coinvolti nella filiera del gas naturale, in particolare venditori, auto consumatori e gestori delle infrastrutture di trasporto.
Ambito normativo e finalità del decreto
Il decreto attuativo è previsto dall’articolo 26-quinquies del Testo Unico delle Accise (D.lgs. n. 504/1995) e rende operative le disposizioni contenute negli articoli 26, 26-bis, 26-ter e 26-quater, che ridefiniscono l’assetto degli adempimenti in materia di tassazione del gas naturale. L’obiettivo è quello di uniformare le procedure, rafforzare i controlli e rendere il prelievo dell’accisa più aderente ai consumi effettivi.
Autorizzazione preventiva e obblighi dichiarativi
Per poter esercitare l’attività, tutti i soggetti obbligati devono presentare una denuncia preventiva all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), indicando:
- i dati identificativi del soggetto e delle sedi operative;
- i volumi di gas che saranno ceduti o auto consumati.
Per gli auto consumatori sono richieste informazioni aggiuntive relative:
- alle modalità di approvvigionamento;
- agli impianti di stoccaggio;
- all’eventuale utilizzo promiscuo del gas.
L’ADM può sospendere il procedimento autorizzativo per richiedere integrazioni documentali e può procedere alla revoca dell’autorizzazione in caso di irregolarità gravi o perdita dei requisiti.
Cauzione commisurata ai consumi
Un elemento centrale della nuova disciplina è l’introduzione di una cauzione obbligatoria, determinata in misura pari al 15% dell’accisa annua stimata. La garanzia deve essere adeguata nel tempo sulla base della media dell’accisa dovuta nei tre mesi precedenti, introducendo un meccanismo dinamico che tiene conto dell’andamento reale dei consumi.
Nuove modalità di versamento dell’accisa
Il decreto interviene anche sul sistema dei pagamenti, prevedendo che gli acconti mensili siano calcolati non più su stime forfettarie, ma sui dati effettivi del mese precedente:
- per i venditori, sulla base dei quantitativi indicati nelle fatture o bollette emesse;
- per gli autoconsumatori, sui volumi realmente utilizzati.
Questo sistema riduce gli scostamenti da regolare in sede di conguaglio e rende il prelievo più coerente con i consumi reali.
Dichiarazione semestrale
La precedente dichiarazione annuale viene sostituita da una dichiarazione semestrale, da presentare nei mesi di marzo e settembre, nella quale devono essere indicati:
- i consumi suddivisi per ambito territoriale;
- le destinazioni d’uso;
- le aliquote applicate;
- gli acconti versati.
I quantitativi devono essere espressi in condizioni standard (temperatura di 15 °C e pressione di 1,01325 bar), al fine di uniformare i criteri di misurazione.
Rafforzamento dei controlli
Il decreto attribuisce all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli un ruolo più incisivo nei controlli, consentendo:
- verifiche documentali e ispettive presso sedi e impianti;
- controlli sulla composizione delle miscele di gas;
- incrocio dei dati forniti dai gestori delle reti di trasporto con quelli dichiarati dai soggetti obbligati.
In caso di accisa versata in misura insufficiente, l’ADM emette un avviso di pagamento e può procedere all’escussione della cauzione.





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