da Dott. Valerio Ottaviani | Mar 24, 2022 | Accertamenti, Dichiarazioni fiscali, IRES, IRPEF, IVA
La Corte di Cassazione, con la sentenza 7615/2022, ha distinto in due violazioni l’indebita compensazione:
- per il reato di indebita compensazione di crediti inesistenti, la falsità dimostra la volontà del
contribuente di frodare l’erario;
- per i crediti non spettanti occorre la prova della consapevolezza dell’inutilizzabilità.
Per il credito inesistente (art. 13, c. 5 D. Lgs. 471/1997) devono ricorrere due requisiti:
- mancanza del presupposto costitutivo (il credito non emerge dai dati contabili, finanziari o
patrimoniali del contribuente);
- l’inesistenza non deve essere riscontrabile con controlli automatizzati o formali dei dati in anagrafe
tributaria.
Fonte: Il Sole 24 Ore
da Dott. Valerio Ottaviani | Mag 17, 2021 | Accertamenti, Dichiarazioni fiscali, IRES, IRPEF, IVA, Sanzioni
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 13275/2021, ha affermato che emettere fatture false per abbattere i costi in dichiarazione e detrarre l’Iva comporta la commissione di 2 reati, con la possibile applicazione dell’istituto della continuazione che consente di aumentare la pena fino al triplo rispetto alla violazione più grave.
Tuttavia, quanto evidenziato nella sentenza non troverebbe applicazione per le fatture soggettivamente inesistenti (ovvero quelle caratterizzate dalla divergenza tra la rappresentazione documentale e la realtà), dove la constatazione attiene la sola evasione Iva e non anche quella dei redditi.
da Dott. Valerio Ottaviani | Mag 3, 2021 | Dichiarazioni fiscali, IRES, IRPEF
Gli indici ISA sono indicatori che misurano attraverso un metodo statistico- economico dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta, fornendo una sintesi di valori tramite la quale sarà possibile verificare la normalità e la coerenza della gestione professionale o aziendale dei contribuenti. Il riscontro trasparente della correttezza dei comportamenti fiscali consentirà di individuare i contribuenti che, risultando “affidabili”, avranno accesso a significativi benefici premiali.
Le categorie economiche che beneficeranno della nuova esclusione sono state individuate sulla base dell’analisi dei dati a consuntivo relativi all’anno 2020, e nello specifico si tratta di 82 codici Ateco che hanno subito un calo di ricavi o compensi pari almeno al 33%.
Come per le altre 3 cause straordinarie di esclusione contenute nel D.M. 03.02.2021, anche in questo caso i contribuenti interessati dovranno comunque compilare il relativo modello ISA e trasmetterlo in allegato alla dichiarazione dei redditi.
da Dott. Valerio Ottaviani | Mar 25, 2021 | Contabilità, Dichiarazioni fiscali, IRPEF
L’Agenzia delle Entrate ha precisato quali sono i criteri per individuare la qualifica fiscale dei compensi percepiti dai professionisti nel momento in cui, oltre all’attività professionale, ricoprono anche il ruolo di amministratori in una società.
Elemento fondamentale, per stabilire se sussiste o meno una connessione tra l’attività di collaborazione e quella di lavoro autonomo esercitata, è la conoscenza tecnica-giuridica direttamente collegata all’attività di lavoro autonomo, esercitata abitualmente.
I compensi percepiti dal professionista vanno a far parte del reddito professionale quando ricorre una delle seguenti circostanze:
1) Gli ordinamenti professionali comprendono, all’interno del novero delle mansioni esercitabili, l’attività di amministrazione o gestione di azienda;
2) Anche in assenza di tale previsione all’interno dell’ordinamento professionale, il professionista svolge l’incarico di amministratore di una società o di un ente che esercita un’attività oggettivamente connessa alle mansioni tipiche della propria professione abituale.
Ad esempio, i compensi percepiti dai dottori commercialisti, per lo svolgimento di attività di amministrazione di società ed enti, devono essere sempre qualificati come redditi di lavoro autonomo.
Pertanto, se il compenso relativo alla funzione di amministratore è riconducibile all’attività professionale, verrà emessa una fattura con applicazione dell’Iva e relativa ritenuta d’acconto; altrimenti, l’ente amministrato dovrà assoggettare tali compensi alle ritenute fiscali e previdenziali previste, rilasciare busta paga periodica e la relativa Certificazione unica.
da Dott. Valerio Ottaviani | Mar 15, 2021 | Contabilità, Dichiarazioni fiscali, IRPEF, Regime forfettario, Studio
Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato e rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge. Al regime possono inoltre accedere i soggetti già in attività.
Il regime in esame non prevede una scadenza legata ad un numero di anni di attività o al raggiungimento di una particolare età anagrafica. La sua applicazione, pertanto, è subordinata solo al verificarsi delle condizioni e al possesso dei requisiti prescritti dalla legge.
Vediamo ora gli aspetti principali di questo regime fiscale.
1) Requisiti:
• Possono ricorrere al forfettario tutte le aziende e i professionisti che ottengano ricavi o compensi non superiori a € 65.000 (se si esercitano più attività, contraddistinte da codici ATECO differenti, occorre considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate);
• Hanno sostenuto spese non superiori ad € 20.000 lordi per lavoro accessorio, per lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori.
2) Tassazione:
Il reddito di chi opera nel regime forfettario è determinato applicando al monte ricavi/compensi, conseguito nel corso dell’anno, un’imposta sostitutiva del 5% (per le nuove attività economiche) o del 15%.
Tuttavia, bisogna tenere conto che al monte ricavi/compensi si dovrà ulteriormente applicare:
• la percentuale prevista dal legislatore in base al codice ATECO dell’attività svolta;
• contributi previdenziali obbligatori per legge (oneri deducibili).
Facciamo un esempio: un avvocato in regime forfetario nel 2020 ha conseguito compensi pari a € 45.000 e pagato contributi previdenziali per € 7.000. Il reddito da tassare sarà pari a: 45.000*78% (indice di redditività del codice ATECO) = 35.100 – 7.000 (contributi previdenziali) = € 28.100.
3) Semplificazioni ai fini IVA:
• Coloro che applicano il regime forfetario non addebitano l’Iva in fattura ai propri clienti e non detraggono l’iva sugli acquisti;
• Non liquidano l’imposta, non la versano, non sono obbligati a presentare la dichiarazione IVA;
• Non devono comunicare all’Agenzia delle entrate le operazioni rilevanti ai fini Iva né quelle effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list;
4) Adempimenti ai fini IVA:
I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l’obbligo di:
• numerare e conservazione delle fatture di acquisto e le bollette doganali;
• certificare i corrispettivi;
• integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell’imposta relativa.
da Dott. Valerio Ottaviani | Mar 10, 2021 | Dichiarazioni fiscali, leasing, Studio
Il bollo auto è una tassa avente ad oggetto il possesso di un veicolo e dunque del tutto indipendente dall’utilizzo o meno dello stesso.
Di prassi, è tenuto al pagamento della tassa automobilistica chi, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risulta proprietario del veicolo al pubblico registro automobilistico (PRA).
Ma a chi spetta il pagamento in caso di autovettura concessa in leasing?
Fino al 15 agosto 2009, il bollo auto doveva essere pagato esclusivamente dal proprietario (concedente) anche nel caso in cui il veicolo fosse stato concesso in uso ad altro soggetto dunque, nel caso di concessione in leasing, l’adempimento spettava alla società concedente.
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 4000 del 16.02.2021, ha sottolineato come la questione sia cambiata e che il soggetto tenuto al pagamento del bollo di un’auto in leasing sia l’utilizzatore e non più il proprietario.