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Indebita compensazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza 7615/2022, ha distinto in due violazioni l’indebita compensazione:

  • per il reato di indebita compensazione di crediti inesistenti, la falsità dimostra la volontà del
    contribuente di frodare l’erario;
  • per i crediti non spettanti occorre la prova della consapevolezza dell’inutilizzabilità.

Per il credito inesistente (art. 13, c. 5 D. Lgs. 471/1997) devono ricorrere due requisiti:

  • mancanza del presupposto costitutivo (il credito non emerge dai dati contabili, finanziari o
    patrimoniali del contribuente);
  • l’inesistenza non deve essere riscontrabile con controlli automatizzati o formali dei dati in anagrafe
    tributaria.

 

Fonte: Il Sole 24 Ore

Vendite intracomunitarie a distanza e regime forfettario

Dal 1.07.2021 cambiano le regole Iva sulle vendite intracomunitarie a distanza essendo stato disposto che, al superamento della soglia di 10.000 euro, l’operazione dovrà essere tassata nel Paese di destinazione dei beni, così che non possa essere applicato il regime di franchigia dell’Iva adottato nel Paese di residenza.

Tale disciplina riguarda le seguenti operazioni:

  • le vendite a distanza intracomunitarie di beni;
  • le vendite a distanza di merci importate da territori terzi o Paesi terzi;
  • le cessioni domestiche di beni da parte di soggetti passivi non stabiliti all’interno dell’Unione europea a non soggetti passivi, facilitate tramite l’uso interfacce elettroniche;
  • le forniture di servizi a non soggetti passivi da parte di soggetti passivi non stabiliti all’interno dell’Unione europea o di soggetti passivi stabiliti all’interno dell’Unione europea, ma non nello Stato membro di consumo.

Tuttavia, sarà possibile evitare l’identificazione nel Paese estero avvalendosi del regime semplificato dello sportello unico (Oss). Le dichiarazioni e i versamenti così acquisiti dallo Stato membro di identificazione sono quindi trasmesse ai rispettivi Stati membri di consumo, mediante una rete di comunicazione sicura.

Di conseguenza, ci saranno ripercussioni sulle imprese che adottano il regime forfettario, le quali sono esonerate dall’applicazione dell’Iva sulle operazioni interne, ma dovranno versare quella riguardante le operazioni estere.

Imposta evasa e soglia di punibilità.

La nozione di imposta evasa, in relazione ai reati tributari è di estrema importanza, essendo necessaria per la verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dalla normativa in esame.

L’art. 1, lett. f) del D.Lgs. 74/2000, fornisce la definizione di imposta evasa: “per imposta evasa si intende la differenza tra l’imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione”, da cui si evince che la stessa è ancorata a quanto indicato dal contribuente nella relativa dichiarazione dei redditi. È importante precisare che, ai fini della determinazione dell’imposta evasa, rilevano sia i redditi illeciti che i costi in nero.

Per quanto riguarda le soglia di punibilità, ai fini dell’integrazione del reato, il soggetto deve porre in essere un comportamento che intenzionalmente è finalizzato all’evasione delle imposte che deve materialmente conseguire.

Definito il concetto di imposta evasa e il comportamento penalmente rilevante, si rappresentano le sanzioni penali e le soglie di punibilità contemplate dalla normativa vigente in materia:

  • 2 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Reclusione da 4 a 8 anni (reclusione da 18 mesi a 6 anni se fatture false inferiori a € 100.000);
  • 3 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici. Reclusione da 3 a 8 anni;
  • 4 Dichiarazione infedele. Reclusione da 2 anni a 4 anni e 6 mesi;
  • 5 Omessa dichiarazione. Reclusione da 2 anni a 5 anni;
  • 8 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Reclusione da 4 a 8 anni;
  • 10 Occultamento o distruzione di documenti contabili. Reclusione da 3 anni a 7 anni;
  • 10-bis Omesso versamento di ritenute dovute o certificate. Reclusione da 6 mesi a 2 anni;
  • 10-ter Omesso versamento di Iva. Reclusione da 6 mesi a 2 anni.

Fatture false: deduzione dei costi e detrazione dell’IVA

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 13275/2021, ha affermato che emettere fatture false per abbattere i costi in dichiarazione e detrarre l’Iva comporta la commissione di 2 reati, con la possibile applicazione dell’istituto della continuazione che consente di aumentare la pena fino al triplo rispetto alla violazione più grave.

Tuttavia, quanto evidenziato nella sentenza non troverebbe applicazione per le fatture soggettivamente inesistenti (ovvero quelle caratterizzate dalla divergenza tra la rappresentazione documentale e la realtà), dove la constatazione attiene la sola evasione Iva e non anche quella dei redditi.

Regime di esonero – Agricoltura

Il regime di esonero è un particolare regime fiscale naturale per gli imprenditori agricoli di piccolissime dimensioni, i quali sono esonerati dall’obbligo di versamento dell’IVA e di tenuta della contabilità.

Soggetti ammessi al regime di esonero

 Il regime si applica ai produttori agricoli che, nell’anno solare precedente, hanno realizzato un volume d’affari non superiore a € 7.000. Tale volume d’affari deve essere costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti agricoli ed ittici.

Vediamo due esempi:

  • Un produttore agricolo con volume d’affari nell’anno solare precedente pari a € 6.000, di cui € 5.000 derivanti dalla cessione di prodotti agricoli: il produttore può applicare il regime di esonero poiché non è stato superato il limite di € 7.000 e dato che, più dei 2/3 di tali cessioni sono rappresentati da prodotti agricoli ed ittici. Infatti i 2/3 di € 6.000 sono pari a € 4.000, e le cessioni di prodotti agricoli del nostro produttore ammontano a € 5.000;
  • Un produttore agricolo con volume d’affari nell’anno solare precedente pari a € 6.000, di cui € 3.000 derivanti dalla cessione di prodotti agricoli ed ittici: il produttore non può applicare il regime di esonero in quanto, anche se non è stato superato il limite di € 7.000, le cessioni di prodotti agricoli ed ittici sono inferiori ai 2/3 delle cessioni complessive (2/3 x 6.000 = 4.000 e 3.000 euro < 4.000 euro).

Caratteristiche del regime di esonero

 Gli agricoltori che adottano il regime di esonero sono esonerati dall’obbligo:

  • di iscrizione nel registro imprese;
  • di versamento dell’IVA;
  • di emissione e registrazione delle fatture di vendita e della liquidazione IVA;
  • di presentare la dichiarazione IVA.

Tali soggetti sono obbligati:

  • a chiedere il numero di partita IVA;
  • a numerare e conservare le fatture di acquisto, le bollette doganali inerenti le importazioni e le autofatture emesse dai clienti.

Esiste un importante adempimento a carico di coloro che effettuano acquisti, nell’esercizio dell’impresa, dai produttori agricoli esonerati, ovvero l’obbligo di emettere autofattura. L’autofattura deve essere emessa al momento della consegna dei beni o, se anteriore, al momento del pagamento del corrispettivo o dell’acconto.

L’IVA da indicare nell’autofattura si ottiene applicando le percentuali di compensazione: quindi non va applicata l’aliquota ordinaria.

Esempio:

L’impresa Alfa Srl acquista da un produttore agricolo in regime di esonero, del basilico fresco per uso alimentare per un importo di € 50. L’aliquota ordinaria è del 5%, mentre la percentuale di compensazione è del 4%.

Pertanto si avrà: € 50 x 4% = IVA € 2.

L’acquirente deve annotare l’autofattura emessa, distintamente, nel registro IVA acquisti e può detrarre l’IVA versata al produttore agricolo.

Cessazione del regime di esonero

 Il regime di esonero cessa a partire dall’anno solare successivo a quello nel quale il limite di 7.000 euro viene superato, a condizione che non sia superato il limite di un 1/3 delle cessioni di beni diversi da quelli agricoli ed ittici (sono comprese anche le cessioni dei beni ammortizzabili).

Se, invece, nel corso di un anno le cessioni di prodotti non agricoli supera il limite di 1/3, il regime di esonero cessa nel corso dello stesso anno ed esattamente dal momento in cui viene effettuata l’operazione che comporta il superamento di tale limite.

Rinuncia al regime di esonero

Gli agricoltori che presentano i requisiti per accedere al regime di esonero possono rinunciarvi. In questo caso essi vengono ammessi automaticamente al regime speciale IVA, a meno che non optino per il regime ordinario.

La rinuncia all’esonero è vincolante fino a revoca e comunque per almeno un triennio.

Utilizzo del credito IVA

Per coloro che inviano la dichiarazione Iva entro il 28.02.2021 non è necessario presentare la LIPE riferita al IV trimestre 2020. Oltre tale data è possibile inviare la dichiarazione Iva fino al 30.04.2021, a condizione però che entro il 28.02.2021 venga inviata la LIPE del IV trimestre 2020.

Dalla dichiarazione Iva 2021 può emergere un eventuale credito, che potrà essere utilizzato a compensazione in due maniere differenti:
1) Liberamente entro i 5.000,00 euro;
2) Con due vincoli oltre i 5.00,00 euro:
• Dotare la dichiarazione Iva di visto di conformità;
• Attendere 10 giorni dopo la presentazione della dichiarazione Iva .

Riguardo al visto di conformità, questo può non rivelarsi necessario se il contribuente ha raggiunto nel 2019 un punteggio di affidabilità pari a 8, e/o 8.5 quale media degli anni 2018 e 2019.

Vediamo due esempi:
– Il soggetto A nel 2018 ha conseguito un punteggio ISA di 7, e nel 2019 un punteggio pari a 8: potrà non apporre il visto grazie alla presenza dell’8 nel 2019;
– Il soggetto B nel 2018 ha conseguito un punteggio ISA di 9 nel 2018, e di 7 nel 2019: sebbene la media sia 8, dovrà comunque apporre il visto, in quanto non ha raggiunto un punteggio pari a 8 nel 2019 e la media risulta comunque inferiore a 8.5.

Diverso è il caso in cui si volesse richiedere il credito a rimborso (condizione necessaria è che il credito sia superiore a 2.582,28 euro):
1) Entro i 30.000,00 euro senza necessità di apporre né visto né garanzia;
2) Oltre i 30.000,00 euro apponendo o visto o garanzia, attestazione delle società e degli enti operativi, e attestazione di alcuni requisiti patrimoniali.