da Dott. Valerio Ottaviani | Apr 7, 2022 | Accertamenti, Agenzia delle Entrate, Covid-19
Il 26.03.2022 sono definitivamente scaduti i termini di accertamento per l’anno d’imposta 2015, ciò a seguito della sospensione dei termini per l’emergenza Covid-19 prevista dal D.L. 34/2020 e dal D.L. 18/2020.
La sospensione comporterà lo slittamento di 85 giorni dei termini per tutti i periodi d’imposta fino al 2018.
Ad esempio, se la dichiarazione relativa al 2016 è stata regolarmente presentata, il termine di decadenza per l’accertamento risulterebbe il 2022. Tuttavia, avendo l’art. 67 del D.L. 18/2020 portata generale, lo slittamento di 85 giorni si verificherà anche per i periodi successivi al 2015 dunque per tutte le annualità fino al 2018, le scadenze dell’accertamento sono prorogate di 85 giorni, quindi non scadranno al 31.12 dei vari anni.
da Dott. Valerio Ottaviani | Mar 24, 2022 | Accertamenti, Dichiarazioni fiscali, IRES, IRPEF, IVA
La Corte di Cassazione, con la sentenza 7615/2022, ha distinto in due violazioni l’indebita compensazione:
- per il reato di indebita compensazione di crediti inesistenti, la falsità dimostra la volontà del
contribuente di frodare l’erario;
- per i crediti non spettanti occorre la prova della consapevolezza dell’inutilizzabilità.
Per il credito inesistente (art. 13, c. 5 D. Lgs. 471/1997) devono ricorrere due requisiti:
- mancanza del presupposto costitutivo (il credito non emerge dai dati contabili, finanziari o
patrimoniali del contribuente);
- l’inesistenza non deve essere riscontrabile con controlli automatizzati o formali dei dati in anagrafe
tributaria.
Fonte: Il Sole 24 Ore
da Dott. Valerio Ottaviani | Mag 20, 2021 | Accertamenti, IRES, IRPEF, IVA, Sanzioni
La nozione di imposta evasa, in relazione ai reati tributari è di estrema importanza, essendo necessaria per la verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dalla normativa in esame.
L’art. 1, lett. f) del D.Lgs. 74/2000, fornisce la definizione di imposta evasa: “per imposta evasa si intende la differenza tra l’imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione”, da cui si evince che la stessa è ancorata a quanto indicato dal contribuente nella relativa dichiarazione dei redditi. È importante precisare che, ai fini della determinazione dell’imposta evasa, rilevano sia i redditi illeciti che i costi in nero.
Per quanto riguarda le soglia di punibilità, ai fini dell’integrazione del reato, il soggetto deve porre in essere un comportamento che intenzionalmente è finalizzato all’evasione delle imposte che deve materialmente conseguire.
Definito il concetto di imposta evasa e il comportamento penalmente rilevante, si rappresentano le sanzioni penali e le soglie di punibilità contemplate dalla normativa vigente in materia:
- 2 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Reclusione da 4 a 8 anni (reclusione da 18 mesi a 6 anni se fatture false inferiori a € 100.000);
- 3 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici. Reclusione da 3 a 8 anni;
- 4 Dichiarazione infedele. Reclusione da 2 anni a 4 anni e 6 mesi;
- 5 Omessa dichiarazione. Reclusione da 2 anni a 5 anni;
- 8 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Reclusione da 4 a 8 anni;
- 10 Occultamento o distruzione di documenti contabili. Reclusione da 3 anni a 7 anni;
- 10-bis Omesso versamento di ritenute dovute o certificate. Reclusione da 6 mesi a 2 anni;
- 10-ter Omesso versamento di Iva. Reclusione da 6 mesi a 2 anni.
da Dott. Valerio Ottaviani | Mag 17, 2021 | Accertamenti, Dichiarazioni fiscali, IRES, IRPEF, IVA, Sanzioni
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 13275/2021, ha affermato che emettere fatture false per abbattere i costi in dichiarazione e detrarre l’Iva comporta la commissione di 2 reati, con la possibile applicazione dell’istituto della continuazione che consente di aumentare la pena fino al triplo rispetto alla violazione più grave.
Tuttavia, quanto evidenziato nella sentenza non troverebbe applicazione per le fatture soggettivamente inesistenti (ovvero quelle caratterizzate dalla divergenza tra la rappresentazione documentale e la realtà), dove la constatazione attiene la sola evasione Iva e non anche quella dei redditi.
da Dott. Valerio Ottaviani | Mag 4, 2021 | Accertamenti, Agenzia Riscossione
Con un Comunicato stampa del 30.04.2021 il Ministero dell’economia ha preannunciato la proroga al 31.05.2021 del termine di sospensione delle attività di riscossione.
Tale sospensione riguarda tutti i versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento affidati all’Agenzia della riscossione nonché l’invio di nuove cartelle e la possibilità per l’Ente di avviare procedure cautelari o esecutive come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.
da Dott. Valerio Ottaviani | Apr 29, 2021 | Accertamenti, Agenzia Riscossione
Il Decreto Sostegni ha differito al 30 aprile 2021 il termine “finale” di sospensione dell’attività di riscossione per i pagamenti di cartelle, avvisi di addebito e avvisi di accertamento.
I contribuenti dovranno effettuare i versamenti oggetto di sospensione entro il 31.05.2021.
Sempre il 30.04.2021 si interromperà anche il blocco degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi.