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Cessioni del credito dopo il 07.04.2022

Cessioni del credito dopo il 07.04.2022

Il contribuente, se non riuscirà a esercitare l’opzione per la cessione del credito entro il 7.04.2022 (termine per la comunicazione delle opzioni relative al 2021), dovrà iniziare a detrarre nella propria dichiarazione dei redditi relativa al 2021 la quota annuale di ripartizione (in 10 anni per il bonus ristrutturazioni e l’ecobonus e in 5 anni per il sismabonus o il superbonus) dei bonifici parlanti effettuati nel 2021, con il rischio di perderne una parte in caso di incapienza.
Solo per l’ecobonus ordinario con lavori iniziati prima del 6.10.2020 era possibile posticipare l’inizio della detrazione (e quindi anche la cessione) nell’anno della conclusione dei lavori.
In ogni caso, se si iniziano a detrarre da subito le spese relative al 2021, è possibile cedere, anche dopo il 7.04.del 2022, le quote residue delle detrazioni di spettanza degli anni dal 2022 in poi, secondo la diversa ripartizione dei singoli bonus.

Fonte: Il Sole 24 Ore

Cessione del credito a Poste Italiane

Il 07.03.2022 è ripartita la piattaforma di Poste Italiane per l’acquisto dei crediti fiscali in tema di Superbonus 110% e degli altri bonus edilizi.

Sul sito è stata pubblicata la nota (presente nel percorso: icona “servizi al cittadino”, voce “bonus fiscali e cessione del credito”) che comunica che Poste Italiane valuterà l’acquisto dei crediti d’imposta solamente da coloro che hanno sostenuto in modo diretto i relativi oneri (“prime cessioni”), quindi non procederà più all’acquisto di crediti d’imposta ceduti da società e professionisti che hanno applicato lo sconto in fattura.

Credito d’imposta per l’aumento de capitale sociale

L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 67800/2021 concede ai soggetti che hanno effettuato tra il 20.05.2020 e il 31.12.2020 conferimenti in denaro (integralmente versati) in una o più società, un credito d’imposta in misura pari al 20% dell’ammontare del conferimento. L’investimento massimo non può superare i 2 milioni di euro e la partecipazione derivante dal conferimento deve essere posseduta fino al 31.12.2023.

Dalle ore 14:00 del 12.04.2021 è possibile inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate l’«istanza investitori», ovvero il modello per avvalersi di tale credito d’imposta; la finestra per gli invii si chiuderà definitivamente il 3.05.2021 e, fino a quel momento, i possibili beneficiari potranno modificare l’istanza in precedenza presentata trasmettendone una sostitutiva.

L’agevolazione è concessa sia alle persone fisiche sia a quelle giuridiche, escluse le società che controllano la società conferitaria, oppure sottoposte a comune controllo o collegate con la stessa, ovvero da questa controllate. Il credito d’imposta è riconosciuto alle società di medie dimensioni, con ricavi tra i 5 e i 50 milioni di euro. Questi soggetti devono inoltre aver subito nei mesi di marzo e aprile 2020, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, una riduzione complessiva dell’ammontare dei ricavi rispetto alle stesse mensilità del 2019 in misura non inferiore al 33%.

Proroga Bonus Baby-Sitting

Tramite il messaggio n. 950 del 05-03-2021, l’Inps comunica che è stato prorogato il termine fino al 31.04.2021 per l’acquisizione del bonus baby-sitting e per l’inserimento delle prestazioni di lavoro svolte nel Libretto Famiglia, da parte del genitore beneficiario.

La proroga riguarda solo chi ha già fatto domanda.

Bonus asilo nido 2021

Anche per il 2021 l’Inps mette a disposizione un bonus che va a sostegno delle famiglie che hanno figli iscritti ad asili nidi privati, pubblici o presso la propria abitazione, nel caso in cui fossero affetti da gravi patologie (certificate dal medico).
Le rette andranno a coprire i mesi da gennaio 2021 a dicembre 2021 e la relativa documentazione dovrà essere presentata entro il 01.04.2022. I contributi verranno erogati solo dopo aver presentato i documenti di spesa: il contribuente dovrà infatti inviare la ricevuta, la fattura quietanzata, il bollettino postale o bancario a certificazione dell’avvenuto pagamento.
È necessario riportare il codice fiscale del bambino, la denominazione dell’asilo nido e la partita iva, il/i mese/i di riferimento, gli estremi del pagamento ed il nominativo del genitore che sostiene la spesa.
Per chi ha già presentato nel 2020 tutta la documentazione, basterà solo confermare o modificare la nuova domanda già precompilata.

Le domande verranno accolte in base al criterio cronologico di presentazione e fino ad esaurimento delle risorse stanziate per l’anno 2021. Vi sono due modalità di presentazione:
1) Via web: occorrerà il PIN dispositivo o lo SPID livello 2 (o più) o la CIE o la CNS;
2) Tramite patronato.
Si precisa, che nel caso in cui si voglia ottenere il bonus per più figli, occorre presentare una domanda per ciascuno di essi.
Per quanto riguarda la frequenza al nido il bonus previsto è mensile; per l’assistenza domiciliare, invece, il compenso verrà erogato in un’unica soluzione, facendo riferimento all’ISEE Minorenni.