Con l’ordinanza n. 23939 del 2025, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: gli accertamenti fiscali emessi nei confronti di una società già estinta sono nulli, e tale invalidità si estende anche agli atti rivolti ai soci che ne derivano.
Nel caso esaminato, l’Agenzia delle Entrate aveva notificato un avviso di accertamento a una società di capitali cancellata dal Registro delle Imprese e, successivamente, aveva emesso atti di recupero nei confronti dei soci, ritenendoli successori.
La Suprema Corte ha invece affermato che l’estinzione della società comporta la perdita della sua soggettività tributaria e, di conseguenza, l’atto emesso dopo la cancellazione è inesistente giuridicamente.
Poiché l’atto originario era nullo, anche gli avvisi notificati ai soci per “trasparenza” non possono produrre effetti.
La Cassazione ha così tutelato il principio di certezza giuridica e il diritto di difesa, ricordando che l’Amministrazione finanziaria deve sempre verificare la persistenza dell’ente destinatario prima di emettere o notificare un accertamento.
Questa decisione ha un impatto concreto per i professionisti che seguono società in liquidazione o cancellazione: è fondamentale comunicare tempestivamente agli uffici fiscali la cessazione dell’attività e vigilare su eventuali atti emessi dopo la cancellazione.
In caso di notifica tardiva, il contribuente può eccepire la nullità assoluta dell’accertamento, con effetti anche sulle pretese rivolte ai soci o agli eredi.





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