Con la circolare INPS n. 20 del 25 febbraio 2026, l’Istituto ha recepito la sentenza della Corte Costituzionale n. 94/2025, che ha eliminato il divieto di integrazione al minimo per gli assegni ordinari di invalidità calcolati interamente con il sistema contributivo. Si tratta di un cambiamento rilevante che amplia la platea dei beneficiari rispetto al passato.
Cosa cambia
L’assegno ordinario di invalidità (Legge 222/1984), se liquidato interamente con il sistema contributivo, può ora essere integrato al trattamento minimo. In precedenza, questa possibilità era riconosciuta solo agli assegni calcolati con il sistema:
- retributivo;
- misto.
L’estensione riguarda:
- soggetti con contribuzione successiva al 1° gennaio 1996;
- lavoratori che hanno optato per il sistema contributivo;
- iscritti alla Gestione Separata.
Decorrenza della nuova disciplina
Gli effetti della sentenza decorrono dal 10 luglio 2025.L’integrazione economica viene riconosciuta con decorrenza non anteriore al 1° agosto 2025.
Requisiti reddituali
L’integrazione al minimo è subordinata al rispetto dei limiti di reddito previsti dalla normativa. È importante evidenziare che:
- non è prevista integrazione parziale;
- in caso di superamento delle soglie reddituali, il diritto decade interamente.
Come richiedere il ricalcolo
Per ottenere il ricalcolo dell’assegno:
- è necessario comunicare i redditi presunti;
- in mancanza dei dati reddituali, occorre presentare una domanda di ricostituzione reddituale.
Domande pendenti, pratiche respinte e ricorsi
La nuova disciplina si applica anche a:
- domande giacenti al 9 luglio 2025 o presentate successivamente;
- pratiche già respinte, per le quali è possibile richiedere il riesame, salvo presenza di sentenza passata in giudicato;
- ricorsi amministrativi ancora in corso.
Trasformazione in pensione di vecchiaia
Al raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi:
- 67 anni con almeno 20 anni di contributi;
- oppure 71 anni con almeno 5 anni di contributi,
l’assegno si trasforma d’ufficio in pensione di vecchiaia. Resta fermo il principio secondo cui la pensione di vecchiaia contributiva non è integrabile al minimo.





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