da Dott. Valerio Ottaviani | Apr 4, 2022 | Agenzia delle Entrate, IRPEF
Secondo l’Amministrazione Finanziaria, le criptovalute sono assimilabili alle valute estere, con la conseguenza che risulta tassabile il reddito derivante dall’attività di intermediazione nell’acquisto e nella vendita delle stesse.
Per il soggetto persona fisica che fa trading sulle criptovalute, le regole impositive sono quelle dei redditi diversi. Non rileva ai fini dell’Ivafe, visto che non si tratta di investimenti in depositi bancari, ma è comunque necessario compilare il quadro RW ai fini del monitoraggio fiscale.
Fonte: Il Sole 24 Ore
da Dott. Valerio Ottaviani | Mar 24, 2022 | Accertamenti, Dichiarazioni fiscali, IRES, IRPEF, IVA
La Corte di Cassazione, con la sentenza 7615/2022, ha distinto in due violazioni l’indebita compensazione:
- per il reato di indebita compensazione di crediti inesistenti, la falsità dimostra la volontà del
contribuente di frodare l’erario;
- per i crediti non spettanti occorre la prova della consapevolezza dell’inutilizzabilità.
Per il credito inesistente (art. 13, c. 5 D. Lgs. 471/1997) devono ricorrere due requisiti:
- mancanza del presupposto costitutivo (il credito non emerge dai dati contabili, finanziari o
patrimoniali del contribuente);
- l’inesistenza non deve essere riscontrabile con controlli automatizzati o formali dei dati in anagrafe
tributaria.
Fonte: Il Sole 24 Ore
da Dott. Valerio Ottaviani | Mar 21, 2022 | Bonus, Contributi, Crediti, IRES, IRPEF
Il contribuente, se non riuscirà a esercitare l’opzione per la cessione del credito entro il 7.04.2022 (termine per la comunicazione delle opzioni relative al 2021), dovrà iniziare a detrarre nella propria dichiarazione dei redditi relativa al 2021 la quota annuale di ripartizione (in 10 anni per il bonus ristrutturazioni e l’ecobonus e in 5 anni per il sismabonus o il superbonus) dei bonifici parlanti effettuati nel 2021, con il rischio di perderne una parte in caso di incapienza.
Solo per l’ecobonus ordinario con lavori iniziati prima del 6.10.2020 era possibile posticipare l’inizio della detrazione (e quindi anche la cessione) nell’anno della conclusione dei lavori.
In ogni caso, se si iniziano a detrarre da subito le spese relative al 2021, è possibile cedere, anche dopo il 7.04.del 2022, le quote residue delle detrazioni di spettanza degli anni dal 2022 in poi, secondo la diversa ripartizione dei singoli bonus.
Fonte: Il Sole 24 Ore
da Dott. Valerio Ottaviani | Mag 20, 2021 | Accertamenti, IRES, IRPEF, IVA, Sanzioni
La nozione di imposta evasa, in relazione ai reati tributari è di estrema importanza, essendo necessaria per la verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dalla normativa in esame.
L’art. 1, lett. f) del D.Lgs. 74/2000, fornisce la definizione di imposta evasa: “per imposta evasa si intende la differenza tra l’imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione”, da cui si evince che la stessa è ancorata a quanto indicato dal contribuente nella relativa dichiarazione dei redditi. È importante precisare che, ai fini della determinazione dell’imposta evasa, rilevano sia i redditi illeciti che i costi in nero.
Per quanto riguarda le soglia di punibilità, ai fini dell’integrazione del reato, il soggetto deve porre in essere un comportamento che intenzionalmente è finalizzato all’evasione delle imposte che deve materialmente conseguire.
Definito il concetto di imposta evasa e il comportamento penalmente rilevante, si rappresentano le sanzioni penali e le soglie di punibilità contemplate dalla normativa vigente in materia:
- 2 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Reclusione da 4 a 8 anni (reclusione da 18 mesi a 6 anni se fatture false inferiori a € 100.000);
- 3 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici. Reclusione da 3 a 8 anni;
- 4 Dichiarazione infedele. Reclusione da 2 anni a 4 anni e 6 mesi;
- 5 Omessa dichiarazione. Reclusione da 2 anni a 5 anni;
- 8 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Reclusione da 4 a 8 anni;
- 10 Occultamento o distruzione di documenti contabili. Reclusione da 3 anni a 7 anni;
- 10-bis Omesso versamento di ritenute dovute o certificate. Reclusione da 6 mesi a 2 anni;
- 10-ter Omesso versamento di Iva. Reclusione da 6 mesi a 2 anni.
da Dott. Valerio Ottaviani | Mag 17, 2021 | Accertamenti, Dichiarazioni fiscali, IRES, IRPEF, IVA, Sanzioni
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 13275/2021, ha affermato che emettere fatture false per abbattere i costi in dichiarazione e detrarre l’Iva comporta la commissione di 2 reati, con la possibile applicazione dell’istituto della continuazione che consente di aumentare la pena fino al triplo rispetto alla violazione più grave.
Tuttavia, quanto evidenziato nella sentenza non troverebbe applicazione per le fatture soggettivamente inesistenti (ovvero quelle caratterizzate dalla divergenza tra la rappresentazione documentale e la realtà), dove la constatazione attiene la sola evasione Iva e non anche quella dei redditi.
da Dott. Valerio Ottaviani | Mag 6, 2021 | Bonus, IRES, IRPEF, SRL, SRLS
L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 67800/2021 concede ai soggetti che hanno effettuato tra il 20.05.2020 e il 31.12.2020 conferimenti in denaro (integralmente versati) in una o più società, un credito d’imposta in misura pari al 20% dell’ammontare del conferimento. L’investimento massimo non può superare i 2 milioni di euro e la partecipazione derivante dal conferimento deve essere posseduta fino al 31.12.2023.
Dalle ore 14:00 del 12.04.2021 è possibile inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate l’«istanza investitori», ovvero il modello per avvalersi di tale credito d’imposta; la finestra per gli invii si chiuderà definitivamente il 3.05.2021 e, fino a quel momento, i possibili beneficiari potranno modificare l’istanza in precedenza presentata trasmettendone una sostitutiva.
L’agevolazione è concessa sia alle persone fisiche sia a quelle giuridiche, escluse le società che controllano la società conferitaria, oppure sottoposte a comune controllo o collegate con la stessa, ovvero da questa controllate. Il credito d’imposta è riconosciuto alle società di medie dimensioni, con ricavi tra i 5 e i 50 milioni di euro. Questi soggetti devono inoltre aver subito nei mesi di marzo e aprile 2020, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, una riduzione complessiva dell’ammontare dei ricavi rispetto alle stesse mensilità del 2019 in misura non inferiore al 33%.