Seleziona una pagina

Zona rossa: Chiusure delle attività

Nella speranza di poter essere utile, riporto di seguito l’email inviata ai Clienti dello studio circa il passaggio del Lazio in zona rossa e dunque di avviso circa le relative chiusure delle attività:

A tutti i Clienti.

A partire dal lunedì 15 marzo 2021 la regione Lazio sarà in zona rossa: ciò comporta una serie di conseguenze sul commercio che andrò a sintetizzare in questa email così da dipanare tutti i dubbi in relazione alle Vostre attività.

In particolare, Vi riporto i principali articoli del DPCM 02.03.2021:

  • l’art. 43 sancisce l’obbligo di didattica a distanza per le scuole di ogni ordine e grado: ciò dunque comporta per gli asili nido privati la chiusura;
  • l’art. 45 sospende tutte le attività di commercio al dettaglio ad esclusione di quelle alimentari e di generi di prima necessità (supermercati, tabaccherie) indicate nell’allegato a questa email che Vi chiedo di leggere al fine di verificare la Vostra inclusione, volendo riportane alcuni, possono rimanere aperte le attività con i seguenti codici ATECO:
    • commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici;
    • commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio;
    • commercio al dettaglio di biancheria personale;
    • commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia;
  • l’art. 46 sospende tutte le attività di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) concedendo:
    • ai ristoranti la consegna a domicilio fino alle 22;
    • ai bar la consegna a domicilio fino alle 18;
  • l’art. 47 sospende tutte le attività inerenti i c.d. “servizi alla persona” (parrucchieri, estetisti, ecc) con alcune specifiche esclusioni (tintorie, pompe funebri, ecc).

Tutte le altre attività che non rientrano nella definizione di “commercio al dettaglio” (professionisti, agenzie immobiliari, periti assicurativi, artigiani, imprese e società edili) non hanno alcun obbligo di chiusura e possono proseguire nello svolgimento della propria attività lavorativa.

Saluti.

Valerio Ottaviani