I commi 32–34 prevedono una modifica delle modalità di calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), con particolare riferimento alla determinazione del patrimonio mobiliare del nucleo familiare. La norma demanda a un decreto ministeriale la definizione di nuovi criteri di computo, che incideranno sulla composizione dell’ISEE in relazione a specifiche tipologie di attività finanziarie.
Ambito di applicazione delle nuove regole
I nuovi criteri di calcolo riguarderanno le componenti del patrimonio mobiliare costituite da:
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giacenze, anche detenute all’estero, in:
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valute estere;
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criptovalute;
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rimesse di denaro verso l’estero, effettuate:
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tramite sistemi di money transfer;
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mediante invio di denaro contante non accompagnato.
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Delega al decreto ministeriale
La disciplina di dettaglio non è definita direttamente dalla norma, ma viene rinviata a un successivo decreto ministeriale, che dovrà stabilire:
- le modalità di valorizzazione delle giacenze in valute e criptovalute;
- i criteri di rilevazione delle rimesse di denaro all’estero;
- l’inclusione di tali componenti nel patrimonio mobiliare rilevante ai fini ISEE del nucleo familiare.
Impatti sul calcolo dell’ISEE
Le nuove disposizioni incidono sul perimetro delle attività considerate nel patrimonio mobiliare, con potenziali effetti sulla determinazione dell’ISEE e, di conseguenza, sull’accesso a prestazioni sociali agevolate e benefici collegati all’indicatore.





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