Con la circolare n. 21 del 2 marzo 2026, l’INPS ha aggiornato le linee guida relative ai contratti di piccola colonia e compartecipazione familiare, confermandone la validità nonostante il generale divieto di nuovi contratti agrari associativi. Di seguito si riportano i principali chiarimenti forniti.
Differenze tra piccola colonia e compartecipazione
La piccola colonia:
- È legata al fondo agricolo e alla relativa abitazione
- Si applica a terreni con produttività “insufficiente”, ossia che richiedono meno di 120 giornate lavorative annue
- Può riguardare colture pluriennali
- È caratterizzata da una tendenza alla stabilità del rapporto
La compartecipazione stagionale:
- È legata a una singola coltura (ad esempio, la raccolta dei pomodori)
- Ha durata limitata al ciclo biologico della pianta
- Si estingue naturalmente con il raccolto
Status previdenziale
Pur derivando da contratti associativi tra micro-imprenditori, i piccoli coloni e i compartecipanti:
- Sono equiparati ai lavoratori agricoli a tempo determinato (OTD)
- Devono essere iscritti negli elenchi agricoli
- Hanno accesso alle prestazioni previdenziali quali disoccupazione, malattia e maternità
Requisiti di validità e trasparenza
Per evitare la riqualificazione del rapporto in contratto di affitto o in lavoro subordinato, devono sussistere specifiche condizioni.
Rischio d’impresa condiviso
- Entrambe le parti devono partecipare alle spese
- Deve esserci ripartizione dei prodotti o degli utili
- Non è ammesso un compenso fisso
Forma scritta e registrazione
Ai fini previdenziali:
- Il contratto deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate
oppure - Deve essere stipulato con l’assistenza delle organizzazioni sindacali
La semplice scrittura privata o il contratto verbale non sono sufficienti per l’accredito delle giornate.
Adempimenti amministrativi
Denuncia telematica
Il concedente è tenuto a presentare la dichiarazione all’INPS entro 30 giorni dalla stipula del contratto.
Scadenza annuale
Il rapporto previdenziale cessa automaticamente il 31 dicembre di ogni anno. Per la piccola colonia, l’eventuale prosecuzione deve essere comunicata entro il 30 gennaio.
Calcolo dei contributi
Il calcolo contributivo:
- Non avviene sulle giornate effettivamente lavorate
- È determinato su base presuntiva
- Si fonda sui valori medi d’impiego di manodopera stabiliti per provincia





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