Ecco le linee guida per il passaggio definitivo delle Onlus al RUNTS

da | Gen 8, 2026 | Studio | 0 commenti

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Con la soppressione dell’Anagrafe delle Onlus a decorrere dal 1° gennaio, il Ministero del Lavoro ha fornito le linee guida operative per disciplinare il passaggio definitivo delle Onlus al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
La circolare chiarisce termini, modalità e conseguenze del mancato adempimento, fornendo indicazioni utili per gli enti interessati.

Termine per l’iscrizione al RUNTS

Le Onlus interessate al passaggio devono presentare l’istanza di iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo 2026.
La circolare precisa che:

  • il termine non è perentorio in senso tecnico;
  • tuttavia, il mancato invio dell’istanza entro tale data comporta conseguenze patrimoniali rilevanti.

Effetti patrimoniali in caso di mancato invio dell’istanza

Qualora l’ente non presenti la domanda di iscrizione entro il 31 marzo 2026, scatta l’obbligo di:

  • devoluzione del patrimonio incrementale, ossia del patrimonio accumulato durante il periodo di applicazione del regime Onlus.

Tale effetto opera anche in assenza di una decadenza automatica formale, rendendo il rispetto del termine particolarmente rilevante sotto il profilo patrimoniale.

Onlus che optano per la qualifica di impresa sociale

Le Onlus che intendono assumere la qualifica di impresa sociale sono tenute a:

  • iscriversi al Registro delle Imprese;
  • rispettare lo stesso termine del 31 marzo 2026.

La scelta della qualifica comporta quindi un percorso distinto rispetto all’iscrizione ordinaria al RUNTS, con adempimenti specifici.

Modalità di presentazione dell’istanza

L’istanza di iscrizione al RUNTS deve essere presentata:

  • online, tramite SPID o CIE;
  • dal legale rappresentante dell’ente oppure tramite una rete associativa.

Per le Onlus dotate di personalità giuridica, la circolare specifica che:

  • l’istanza deve essere presentata a cura del notaio.

Nessun automatismo nell’iscrizione

La circolare chiarisce espressamente che:

  • l’iscrizione al RUNTS non è automatica;
  • l’ente viene iscritto solo a seguito dell’esito positivo dell’istruttoria condotta dall’ufficio RUNTS competente.

L’istruttoria è finalizzata alla verifica:

  • della completezza della documentazione;
  • della conformità dell’ente alla normativa del Terzo settore.

Adempimenti documentali richiesti

Tra gli adempimenti necessari per l’iscrizione, la circolare richiama in modo specifico:

Deposito dei bilanci

  • È obbligatorio depositare gli ultimi due bilanci d’esercizio;
  • i bilanci devono essere redatti secondo i modelli ministeriali previsti dal DM 5 marzo 2020;
  • la mancata presentazione comporta il rigetto dell’istanza.

Organi di controllo

L’obbligo di nomina dell’organo di controllo sussiste:

  • al superamento di determinati limiti dimensionali;
  • oppure in presenza della natura di fondazione dell’ente.

5 per mille: attenzione agli adempimenti aggiuntivi

La circolare evidenzia che:

  • la sola iscrizione al RUNTS non è sufficiente per continuare a beneficiare del 5 per mille.

Per mantenere l’accesso al beneficio, l’ente deve:

  • comunicare tempestivamente i dati necessari per il pagamento.

L’assenza di tale comunicazione può compromettere la percezione delle somme spettanti.

Conclusione

Il passaggio definitivo delle Onlus al RUNTS rappresenta un adempimento centrale nel completamento della riforma del Terzo settore.
La circolare del Ministero del Lavoro fornisce indicazioni operative chiare su termini, modalità e conseguenze, rendendo fondamentale una verifica puntuale della documentazione e delle scadenze per evitare effetti patrimoniali e il rigetto dell’istanza.

Written by Valerio Ottaviani

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