I commi 61–64 introducono una modifica alla disciplina dell’imposta sui premi assicurativi, con riferimento ad alcune specifiche coperture assicurative legate alla circolazione dei veicoli. Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Ambito di applicazione
A partire dal 1° gennaio 2026, sono assoggettate all’aliquota del 12,5% dell’imposta sui premi assicurativi le polizze relative a:
- rischio infortunio del conducente;
- assistenza stradale.
L’aliquota si applica anche nel caso in cui tali coperture siano stipulate in modo separato e distinto rispetto al contratto di Responsabilità Civile Auto (RC auto).
Superamento della distinzione contrattuale
La norma chiarisce che, ai fini dell’applicazione dell’imposta sui premi assicurativi, non rileva il fatto che le polizze per infortunio conducente o assistenza stradale siano:
-
incluse nel contratto RC auto;
-
oppure sottoscritte con contratti autonomi.
In entrambi i casi, l’aliquota applicabile è pari al 12,5%.
Decorrenza della nuova aliquota
La nuova misura dell’imposta si applica alle assicurazioni stipulate o rinnovate a partire dal 1° gennaio 2026, secondo quanto previsto dalla norma.





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