La tolleranza per lievi inadempimenti vale solo per le rateizzazioni, non per la definizione agevolata

da | Ott 7, 2025 | Agenzia Riscossione | 0 commenti

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 26056 del 24 settembre 2025, ha chiarito in modo definitivo che la “tolleranza per lievi inadempimenti” prevista dall’articolo 15-ter del D.P.R. 602/1973 si applica esclusivamente alle rateizzazioni e non può essere estesa alle definizioni agevolate.

Il caso riguardava una contribuente che aveva aderito alla definizione agevolata delle liti pendenti, versando un importo inferiore di soli 25 euro rispetto a quanto dovuto. L’Agenzia delle Entrate aveva negato l’adesione, e la contribuente aveva impugnato il provvedimento sostenendo che la differenza fosse trascurabile e che la propria buona fede dovesse essere tutelata.

La Cassazione ha respinto il ricorso, precisando che la norma di tolleranza si riferisce unicamente ai piani di rateazione e non può essere applicata a sanatorie o condoni. Il giudice di legittimità ha inoltre sottolineato che l’Agenzia, nel calcolare il dovuto, agisce in modo vincolato e non può introdurre margini discrezionali o correttivi di buon senso.

La decisione assume particolare rilievo pratico: anche un versamento inferiore di pochi euro può comportare la perdita dei benefici della definizione agevolata.
Il messaggio è chiaro: quando si accede a misure straordinarie di chiusura delle liti o sanatorie fiscali, è necessario verificare con estrema precisione gli importi dovuti, perché nessuna tolleranza è ammessa.

Written by Valerio Ottaviani

Related Posts

0 commenti

Invia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *