La consulenza giuridica n. 14/E del 30 settembre 2025 ha fornito importanti chiarimenti sul trattamento fiscale dei lavoratori sportivi previsto dal D.Lgs. 36/2021. Ecco i punti chiave.
1. Soglia di non imponibilità (15.000 euro)
- Per i lavoratori sportivi dilettanti, i compensi fino a 15.000 euro annui non sono imponibili;
- il sostituto d’imposta non applica la ritenuta d’acconto se riceve l’autocertificazione del percettore;
- la ritenuta si applica solo sulla parte eccedente la soglia.
2. Lavoratori autonomi e regime forfetario
- I compensi oltre i 15.000 euro rientrano tra i redditi di lavoro autonomo (art. 53 TUIR);
- nel regime forfetario, il coefficiente di redditività si applica solo sulla quota eccedente i 15.000 euro;
- la soglia concorre comunque al calcolo del limite di accesso (100.000 euro di compensi annui).
3. Premi sportivi
- I “premi di risultato” per atleti o tecnici dilettanti non sono soggetti a ritenuta a titolo d’imposta, perché costituiscono parte della retribuzione variabile;
- i premi corrisposti direttamente all’ente sportivo o dalle Federazioni per convocazioni nazionali seguono regole specifiche, ma restano esclusi dall’obbligo di certificazione (no CU).
4. IRAP
- Per i co.co.co. dilettantistici, i compensi inferiori a 85.000 euro annui non concorrono alla base imponibile IRAP;
- Non si tratta di una franchigia: se un singolo compenso supera la soglia, l’intero importo è imponibile.
5. Indicazioni operative per ASD/SSD e sostituti d’imposta
- Acquisire e conservare le autocertificazioni dei lavoratori sportivi;
- Monitorare in tempo reale il raggiungimento della soglia dei 15.000 euro;
- Verificare la natura dei premi e la corretta gestione delle ritenute;
- Controllare le cause ostative al forfetario per i rapporti sportivi attivi dal 2023.





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