Medici di assistenza primaria: lavoro autonomo o dipendente? Le indicazioni dell’Agenzia

da | Mar 9, 2026 | Agenzia delle Entrate, Nuova legge di bilancio 2026, Studio | 0 commenti

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Focus sul regime fiscale dei medici di assistenza primaria

In data 27 febbraio 2026 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato diverse risposte a istanze di interpello, fornendo chiarimenti su tematiche fiscali di rilievo. Di seguito una sintesi dei principali contenuti.

Regime fiscale per medici di assistenza primaria

L’Agenzia delle Entrate chiarisce il regime fiscale applicabile ai medici che non aderiscono al “Ruolo unico di Assistenza Primaria”, introdotto dai recenti Accordi Collettivi Nazionali. Il trattamento fiscale varia in base all’inquadramento dell’attività svolta:

  • Medici aderenti al Ruolo unico di Assistenza Primaria
    I compensi sono inquadrati come redditi di lavoro autonomo.
  • Medici che svolgono esclusivamente attività oraria “pura” e non aderiscono al nuovo ruolo
    I compensi rientrano nella categoria dei redditi di lavoro dipendente.

Il chiarimento fornisce indicazioni rilevanti per la corretta qualificazione fiscale dei compensi percepiti.

Fondi pensione e oneri amministrativi

La risposta analizza il trattamento fiscale della voce di bilancio denominata “Risconto contributi per copertura oneri amministrativi”. L’Agenzia conferma che:

  • Le somme derivanti da eccedenze dei versamenti degli associati per costi amministrativi rispetto alle spese effettive
  • Devono essere escluse dalla base imponibile dell’imposta sostitutiva
  • Mantengono natura contributiva
  • Non possono essere considerate rendimenti della gestione finché non incrementano definitivamente le posizioni individuali degli aderenti

Regime lavoratori rimpatriati

L’interpello riguarda un cittadino italiano rientrato dalla Svizzera che ha lavorato tramite un employer of record (EoR) sia all’estero che in Italia. La questione centrale riguarda il requisito di residenza estera necessario per l’accesso al regime:

  • Requisito rafforzato (6-7 anni)
  • Oppure requisito ordinario (3 anni)

L’istante sostiene l’applicabilità del requisito ordinario, in quanto i datori di lavoro “sostanziali” (imprese utilizzatrici) risultano diversi e non collegati.

Recupero ritenute d’acconto non operate

Una società (ALFA sas) chiede come recuperare ritenute certificate da un cliente per l’anno 2022 a seguito di un accertamento della Guardia di Finanza che ha riqualificato i servizi resi. Poiché i fornitori avevano già versato le imposte sui compensi percepiti, il successivo versamento delle ritenute da parte del cliente ha determinato una duplicazione d’imposta. La soluzione indicata prevede:

  • Presentazione di dichiarazioni integrative
  • Attribuzione corretta delle ritenute ai soci
  • Applicazione del principio di cassa
  • Correlazione tra ritenuta e reddito

Fusioni di comparti SICAV lussemburghesi

Un ente di previdenza intende procedere alla fusione di comparti di una SICAV UCITS in una SICAV RAIF, entrambe di diritto lussemburghese. Viene richiesta conferma della neutralità fiscale dell’operazione per l’investitore residente in Italia.

L’Agenzia chiarisce che:

  • L’operazione è fiscalmente irrilevante in capo alla Cassa di previdenza
  • A condizione che non rappresenti un evento realizzativo di reddito
  • La tassazione avverrà esclusivamente al momento del futuro rimborso o cessione delle quote

Written by Valerio Ottaviani

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