I commi 15 e 16 confermano anche per il 2026 (come già avvenuto per il 2024 e il 2025) la misura agevolativa prevista per i coltivatori diretti (CD) e gli imprenditori agricoli professionali (IAP) in materia di tassazione dei redditi dominicali e agrari.
Soggetti beneficiari
La riduzione dell’imponibilità IRPEF spetta ai soggetti che rispettano congiuntamente i seguenti requisiti:
- iscrizione alla previdenza agricola;
- esclusione dalle società che hanno optato per la tassazione IRPEF dei redditi agrari, ai sensi dell’art. 1, comma 1093, della Legge n. 296/2006.
Modalità di tassazione dei redditi dominicali e agrari
I redditi dominicali e agrari, considerati congiuntamente, concorrono alla formazione del reddito complessivo secondo le seguenti percentuali:
- 0% per redditi fino a 10.000 euro;
- 50% per redditi oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro;
- 100% per redditi oltre 15.000 euro.
Impianti fotovoltaici e reddito d’impresa
La manovra amplia i casi in cui, per gli impianti fotovoltaici, il reddito derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica, per la quota eccedente il cosiddetto limite di agrarietà, deve essere determinato come reddito d’impresa ordinario. In tali casi non trova più applicazione la disciplina di favore collegata al reddito agrario.
Estensione temporale della nuova disciplina
Con la Legge di Bilancio 2026, la regola relativa alla determinazione del reddito d’impresa si applica anche agli impianti fotovoltaici per i quali i lavori di installazione risultano completati dopo il 31 dicembre 2025. I commi 15 e 16 confermano anche per il 2026 (come già avvenuto per il 2024 e il 2025) la misura agevolativa prevista per i coltivatori diretti (CD) e gli imprenditori agricoli professionali (IAP) in materia di tassazione dei redditi dominicali e agrari.
Soggetti beneficiari
La riduzione dell’imponibilità IRPEF spetta ai soggetti che rispettano congiuntamente i seguenti requisiti:
- iscrizione alla previdenza agricola;
- esclusione dalle società che hanno optato per la tassazione IRPEF dei redditi agrari, ai sensi dell’art. 1, comma 1093, della Legge n. 296/2006.
Modalità di tassazione dei redditi dominicali e agrari
I redditi dominicali e agrari, considerati congiuntamente, concorrono alla formazione del reddito complessivo secondo le seguenti percentuali:
- 0% per redditi fino a 10.000 euro;
- 50% per redditi oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro;
- 100% per redditi oltre 15.000 euro.
Impianti fotovoltaici e reddito d’impresa
La manovra amplia i casi in cui, per gli impianti fotovoltaici, il reddito derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica, per la quota eccedente il cosiddetto limite di agrarietà, deve essere determinato come reddito d’impresa ordinario. In tali casi non trova più applicazione la disciplina di favore collegata al reddito agrario.
Estensione temporale della nuova disciplina
Con la Legge di Bilancio 2026, la regola relativa alla determinazione del reddito d’impresa si applica anche agli impianti fotovoltaici per i quali i lavori di installazione risultano completati dopo il 31 dicembre 2025.





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