Con la risposta a interpello n. 270 del 23 ottobre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento in tema di rimborsi spese chilometriche per i lavoratori autonomi, precisando quando tali somme concorrono alla formazione del reddito professionale e sono quindi soggette a ritenuta d’acconto.
La questione è di particolare rilievo per studi professionali, consulenti e collaboratori che addebitano ai clienti costi sostenuti per spostamenti e trasferte nell’ambito dell’incarico.
Il contesto normativo: la riforma dell’art. 54 TUIR
A partire dal 1° gennaio 2025, è entrato in vigore il D.Lgs. n. 192/2024, parte della riforma fiscale, che ha modificato l’articolo 54 del TUIR.
La nuova formulazione stabilisce che:
“I rimborsi delle spese sostenute dal professionista per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente al committente non concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo.”
In sostanza, quando il professionista anticipa spese per conto del cliente (viaggi, vitto, alloggio, bolli, diritti, ecc.) e le documenta analiticamente, queste non generano reddito imponibile e non devono essere assoggettate a ritenuta.
Il principio della “analiticità” è quindi la chiave di volta per stabilire se un rimborso è neutro fiscalmente o meno.
Il caso pratico: rimborsi calcolati a chilometro
L’interpello riguarda un professionista che, nell’ambito della propria attività, addebita ai clienti un rimborso chilometrico calcolato moltiplicando i chilometri percorsi per una tariffa concordata (es. tabella ACI o importo forfettario).
L’Agenzia ha precisato che tale rimborso non costituisce un addebito analitico, in quanto:
- non rappresenta una spesa effettivamente sostenuta e documentata (non c’è fattura di carburante, pedaggio o parcheggio a supporto del calcolo);
- si basa su una stima convenzionale e non su elementi oggettivi;
- non è possibile verificare la diretta correlazione tra l’importo e il costo realmente sostenuto.
Pertanto, il rimborso chilometrico deve essere incluso nel reddito professionale e sottoposto a ritenuta d’acconto IRPEF ai sensi dell’art. 25, comma 1, D.P.R. 600/1973.
Le conseguenze fiscali e contabili
Per il professionista:
- Il rimborso chilometrico rientra nel reddito imponibile e deve essere fatturato con IVA e ritenuta (se applicabile).
- È comunque possibile dedurre, come costo di esercizio, le spese effettivamente sostenute e documentate (carburante, manutenzione, pedaggi, assicurazione, ecc.) secondo i limiti previsti dall’art. 54, comma 1, TUIR e dalle percentuali di deducibilità per i veicoli (20%, 70%, 100% per strumentali).
Per il committente:
- La somma rimborsata va trattata come compenso professionale, con ritenuta d’acconto ordinaria del 20%.
- Non si configura un costo “in nome e per conto”, ma un onere professionale ordinario deducibile secondo le regole generali.
Esempio operativo
Un consulente addebita in fattura:
- compenso per consulenza: € 1.000
- rimborso chilometrico (500 km × € 0,50): € 250
- Totale imponibile: € 1.250
- IVA 22%: € 275
- Ritenuta 20% su € 1.250 = € 250
Il rimborso chilometrico viene trattato come parte del compenso, concorrendo integralmente al reddito.
Diverso sarebbe se il professionista presentasse pezze giustificative specifiche (ricevute carburante, pedaggi, parcheggi), consentendo di qualificare l’addebito come analitico: in quel caso, le somme sarebbero escluse dal reddito e dalla ritenuta.
Considerazioni finali
L’intervento dell’Agenzia delle Entrate si inserisce in una linea di coerenza con l’impianto del TUIR e della prassi precedente, ma pone un importante limite pratico: la presunzione di imponibilità dei rimborsi “a forfait”.
In assenza di documentazione analitica e riferibilità diretta della spesa al cliente, il rimborso assume natura di corrispettivo e, come tale, rientra nella base imponibile del professionista.
In sintesi:
- Rimborsi analitici → esclusi dal reddito, senza ritenuta.
- Rimborsi forfettari (come i chilometrici) → imponibili, con ritenuta.
Una distinzione apparentemente tecnica, ma che incide in modo significativo sulla tassazione effettiva dei compensi e sulla corretta gestione contabile degli studi professionali.





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