Con la Circolare n. 28/D del 23 ottobre 2025, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha introdotto importanti semplificazioni per la reintroduzione in franchigia di beni precedentemente esportati, disciplinando un iter più rapido e uniforme per operatori B2B e B2C (e-commerce).
La misura riguarda il regime doganale 61 10, che consente di reintrodurre in Italia – senza dazi né IVA all’importazione – beni esportati e rimasti nello stesso stato (es. resi, riparazioni non effettuate, movimentazioni temporanee).
Le principali novità
Tra i principali interventi introdotti dalla circolare si segnalano:
- l’armonizzazione delle procedure per l’iscrizione negli elenchi “RET-RELIEF” (operatori tradizionali) ed “E-commerce RET-RELIEF” (operatori marketplace).
- la possibilità che l’accettazione della dichiarazione doganale con codice di regime adeguato (es. “61 10” + “F01”) valga come autorizzazione alla reintroduzione in franchigia, senza preventiva istanza singola per ogni operazione.
- l’introduzione del rinnovo automatico annuale della procedura semplificata per gli operatori che risultano in regola, riducendo gli oneri amministrativi.
- requisiti più chiari per accedere alla semplificazione: tra questi, l’identità tra esportatore e reimportatore, tracciabilità della merce (codici univoci), un sistema interno di controllo, e per gli e-commerce un numero minimo di operazioni.
Requisiti per accedere alla semplificazione
Possono aderire le imprese che:
- possiedono le autorizzazioni doganali di “luogo approvato” o “destinatario autorizzato”;
- garantiscono la tracciabilità univoca dei beni (codici, seriali o sistemi interni);
- assicurano identità tra esportatore e reimportatore;
- per l’e-commerce, effettuano almeno 50 operazioni mensili di reintroduzione per 3 mesi consecutivi.
L’iscrizione si richiede all’Ufficio delle Dogane competente, che effettua istruttoria e sopralluogo.
I vantaggi per le imprese
- Riduzione dei tempi di sdoganamento e delle pratiche;
- Semplificazione contabile per chi gestisce frequenti resi o ritorni merce;
- Miglior efficienza logistica e certezza normativa;
- Allineamento digitale con i sistemi doganali europei.
L’IVA all’importazione resta esclusa se l’operatore è esportatore abituale o rientra nei casi di esenzione previsti dall’art. 68, lett. d) del DPR 633/72.
Attenzioni operative e suggerimenti per gli studi professionali
Per gli studi di consulenza e le imprese che seguono queste operazioni, è consigliabile:
- verificare se il cliente sia già iscritto agli elenchi RET-RELIEF o E-commerce RET-RELIEF o se debba avviare la procedura;
- controllare che la contabilità doganale e aziendale del cliente preveda un sistema di tracciabilità dei beni (numeri di serie, codici univoci, registro movimenti);
- predisporre la documentazione di supporto (dichiarazione di esportazione, bollette doganali, estratti registri) per dimostrare l’identità della merce;
- informare il cliente che, anche in presenza della semplificazione, la merce deve essere reintrodotta nello stesso stato in cui era stata esportata, altrimenti il beneficio potrebbe essere negato;
- aggiornarsi sulla prassi e indicazioni operative dell’ADM, in quanto la circolare 28/D-2025 costituisce un aggiornamento rilevante e può generare interpretazioni operative ancora in evoluzione.
Conclusioni
La Circolare ADM 28/D/2025 rappresenta un passo importante verso la modernizzazione delle procedure doganali italiane. Per imprese esportatrici, marketplace e studi di consulenza doganale, la semplificazione consente minori adempimenti, maggiore certezza e tempi più rapidi nella gestione delle reintroduzioni in franchigia.





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