Sospensione feriale 2025: cosa cambia per gli adempimenti tributari e il contraddittorio

da | Lug 31, 2025 | Accertamenti | 0 commenti

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La sospensione feriale dei termini processuali, prevista ogni anno dal 1° al 31 agosto, è da sempre considerata una finestra di “pausa” per professionisti e contribuenti. Tuttavia, a partire dal 2025, la riforma fiscale ha introdotto cambiamenti sostanziali, soprattutto per quanto riguarda gli adempimenti tributari e le nuove forme di contraddittorio.

Le modifiche, già in vigore, ridefiniscono in modo netto i confini tra termini sospesi e non sospesi nel periodo estivo, con impatti diretti sull’operatività degli studi professionali.

Il quadro normativo

La sospensione feriale è regolata dalla legge n. 742/1969 e si applica ai termini relativi ai processi civili, amministrativi e tributari. In questo arco temporale, tutti i termini per la proposizione di ricorsi, controdeduzioni, memorie e repliche sono interrotti e riprendono a decorrere dal 1° settembre.

Tuttavia, con l’attuazione dei decreti attuativi della riforma fiscale (D.Lgs. 219/2023 e D.Lgs. 13/2024), alcune categorie di atti non godono più della sospensione feriale.

Atti esclusi dalla sospensione

Dal 2025, la sospensione non si applica ai seguenti atti:

  1. avvisi bonari emessi ex art. 36-bis del DPR 600/1973 (controlli automatici);
  2. liquidazioni IVA automatizzate ex art. 54-bis del DPR 633/1972;
  3. richieste documentali e inviti al contraddittorio generati in modo automatizzato;
  4. “Schema d’atto” previsto dalla riforma del contraddittorio preventivo (nuovo art. 6-bis L. 212/2000).

In particolare, la nuova disciplina del contraddittorio prevede che, quando l’amministrazione intende emettere un atto impositivo, deve prima inviare al contribuente uno “schema” dell’atto definitivo, al quale il contribuente può replicare entro 60 giorni. Tale termine non è più sospeso nel mese di agosto, anche se la produzione documentale è differita fino al 4 settembre.

Implicazioni operative per i professionisti

Per i commercialisti e gli studi tributari, le novità implicano:

  • Maggiore attenzione nella gestione delle scadenze estive: non è più corretto presumere che “tutto si fermi” ad agosto.

  • Necessità di verifica preventiva dell’origine dell’atto ricevuto: se è un atto automatizzato o uno schema d’atto, i termini continuano a decorrere.

  • Pianificazione del lavoro estivo per garantire risposte tempestive, anche durante il mese di agosto.

  • Comunicazione proattiva con i clienti: è fondamentale informarli che determinati termini decorrono regolarmente anche nel periodo feriale.

Un esempio pratico

Un contribuente riceve il 26 luglio 2025 uno “schema d’atto” per un accertamento sintetico. I 60 giorni per rispondere iniziano subito a decorrere e non vengono sospesi dal 1° al 31 agosto. Il termine finale cadrà, quindi, entro settembre, senza proroghe legate alla sospensione estiva.

Conclusione

La sospensione feriale, così come storicamente concepita, non vale più per tutti. La distinzione tra atti processuali e atti amministrativi, tra controlli automatizzati e attività istruttorie complesse, ha assunto un peso rilevante nella prassi quotidiana. Gli studi professionali devono adattare l’organizzazione e rivedere le prassi di gestione delle scadenze estive, per evitare decadenze e contestazioni.
In questo nuovo contesto, un monitoraggio costante e puntuale è essenziale per tutelare i diritti del contribuente.

Written by Valerio Ottaviani

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