Con la risposta a interpello n. 239/E del 15 settembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in materia di trust e interposizione fiscale.
I criteri interpretativi
- La coincidenza tra trustee e beneficiari non determina automaticamente l’interposizione;
- La valutazione deve basarsi sull’assetto contrattuale del trust risultante dall’atto istitutivo;
- Alla cessazione del trust, l’attribuzione ai beneficiari non implica di per sé un trust “interposto”.
Differenza tra trust interposto e trasparente
Un trust può essere considerato trasparente ai fini fiscali (con redditi imputati direttamente ai beneficiari) senza per questo essere qualificato come “interposto” e quindi fittizio.
Conclusioni
Un chiarimento che offre maggiore certezza a professionisti e contribuenti, confermando che l’analisi deve essere sempre caso per caso, evitando automatismi penalizzanti.





0 commenti