Usufrutto, rendite e pensioni 2026: coefficienti confermati

da | Gen 19, 2026 | Agenzia delle Entrate, Studio | 0 commenti

Con un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato sul sito del Dipartimento delle Finanze a fine dicembre 2025, è stato chiarito che dal 1° gennaio 2026 restano invariati i coefficienti da utilizzare per il calcolo dei valori di usufrutto, rendite e pensioni. I coefficienti applicabili per il 2026 sono gli stessi già in vigore nel 2025 e sono indicati nell’Allegato 1 al D.lgs. n. 139/2024. Tali parametri continuano a essere basati su un tasso di interesse del 2,5% e devono essere utilizzati ai fini della determinazione della base imponibile dell’imposta di registro e delle imposte sulle successioni e donazioni.

Il legame con il tasso legale di interesse

La normativa prevede che i coefficienti siano determinati in relazione al tasso legale di interesse, aggiornato annualmente con decreto del MEF.
In particolare:

  • l’articolo 46 del Testo Unico dell’Imposta di Registro (D.P.R. n. 131/1986);
  • l’articolo 17 del Testo Unico dell’Imposta sulle Successioni e Donazioni (D.lgs. n. 346/1990);

stabiliscono che, a ogni variazione del tasso legale, il Ministero debba adeguare i coefficienti utilizzati per il calcolo delle rendite e delle pensioni. Tuttavia, il D.lgs. n. 139/2015 ha introdotto un limite minimo, stabilendo che non può essere assunto un tasso legale inferiore al 2,5%.

Perché i coefficienti non cambiano nel 2026

Per l’anno 2026, il tasso legale di interesse è stato fissato all’1,6% (Decreto MEF 10 dicembre 2025), valore inferiore alla soglia minima prevista dalla normativa. Per questo motivo, il decreto chiarisce che, nonostante la riduzione del tasso legale dal 1° gennaio 2026, continuano ad applicarsi i coefficienti calcolati sulla base del tasso del 2,5%, come già determinati per il 2024 e riportati nel D.lgs. n. 139/2024.

Annualità e ambito di applicazione

Il provvedimento conferma inoltre che, anche per il 2026, il valore dell’annualità da utilizzare per il calcolo di rendite e pensioni deve essere moltiplicato per quaranta, secondo quanto già previsto dalla normativa vigente. Le disposizioni si applicano a:

  • atti pubblici formati;
  • atti giudiziari pubblicati o emanati;
  • scritture private autenticate e non autenticate presentate per la registrazione;
  • successioni aperte e donazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Written by Valerio Ottaviani

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