Partite IVA inattive: chiusura d’ufficio sui dati delle fatture e riattivazione retroattiva

da | Ott 14, 2026 | Agenzia delle Entrate, imprese, IVA, Studio | 0 commenti

Sveglia azzurra in primo piano su un tavolo da riunione con fogli, tazzine e occhiali

Cambiano le regole per la chiusura d’ufficio delle partite IVA inattive: il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 ottobre 2026 modifica il provvedimento del 3 dicembre 2019, n. 1415522, attuativo dell’articolo 35, comma 15-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, disposizione introdotta dall’articolo 7-quater del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. Vengono riscritti i criteri di selezione delle posizioni, le modalità della comunicazione preventiva e gli strumenti di reazione del contribuente, che può ora ottenere la riattivazione anche dopo l’avvenuta chiusura.

Come vengono individuate le posizioni ritenute inattive

La norma impone la cessazione d’ufficio delle partite IVA dei soggetti che, in base ai dati disponibili, non risultano aver esercitato attività d’impresa, artistica o professionale nei tre anni precedenti. La novità sta nella base informativa: la selezione avviene mediante controlli automatizzati sull’Anagrafe tributaria, ai quali si aggiungono ora le fatture elettroniche, i corrispettivi telematici e i versamenti effettuati tramite riscossione spontanea.

La comunicazione preventiva e i sessanta giorni per intervenire

L’avviso di imminente chiusura viene inviato al domicilio digitale del contribuente e, in mancanza, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, al domicilio digitale del rappresentante; se nessun recapito digitale risulta disponibile, resta la raccomandata con avviso di ricevimento al domicilio fiscale in Anagrafe tributaria. La comunicazione è consultabile anche nella sezione “L’Agenzia scrive” del cassetto fiscale, con segnalazione nell’area riservata e, per le persone fisiche, un messaggio tramite l’app IO. La cessazione decorre dal sessantesimo giorno successivo alla ricezione dell’avviso oppure, se la consegna non è possibile, dalla sua messa a disposizione nell’area riservata.

Opposizione prima della chiusura, riattivazione dopo

Entro quel termine il contribuente che ritenga ingiustificata la cessazione può rivolgersi a qualsiasi ufficio territoriale per dimostrare di essere ancora operativo ai fini IVA; per i soggetti diversi dalle persone fisiche l’opposizione può riguardare anche l’estinzione del codice fiscale. La vera apertura riguarda però la fase successiva: anche a chiusura avvenuta è ammessa una richiesta motivata di riattivazione presso qualsiasi ufficio territoriale. Valutate le argomentazioni e la documentazione prodotta, l’ufficio può riaprire la partita IVA e, se necessario, il codice fiscale estinto, con effetti retroattivi: la posizione si considera attiva dalla data di apertura originaria.

Il rilievo pratico per imprese e professionisti

Il presidio resta il domicilio digitale, perché è lì che arriva l’avviso e da lì decorre il termine. Meritano attenzione le posizioni quiescenti ma non cessate e le società inattive non liquidate, rese ora facilmente intercettabili.

Written by Valerio Ottaviani

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