Il decreto con cui il giudice libera dai debiti residui il sovraindebitato incapiente è soggetto all’imposta di registro in misura fissa e non in misura proporzionale. Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate con la risposta a consulenza giuridica n. 10 del 14 ottobre 2026, dedicata al trattamento, ai fini dell’imposta di registro, del decreto di esdebitazione previsto dall’articolo 283 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, approvato con il decreto legislativo n. 14 del 2019.
Un chiarimento richiesto per gli uffici giudiziari
Il quesito riguardava la registrazione del provvedimento e la misura dell’imposta applicabile. Il dubbio nasceva dalla natura dell’atto, che non dispone trasferimenti di beni, non contiene condanne al pagamento e si limita a rendere inesigibili i debiti insoddisfatti. Si tratta dell’istituto che, nella liquidazione controllata, permette alle persone fisiche meritevoli ma prive di beni e di redditi sufficienti di cancellare integralmente la propria esposizione debitoria.
Come si tassano gli atti dell’autorità giudiziaria
L’articolo 8, comma 1, della Tariffa, Parte prima, allegata al Testo unico dell’imposta di registro, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, assoggetta all’imposta proporzionale dell’1 per cento gli atti di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale e riserva l’imposta in misura fissa, alla lettera d), ai provvedimenti che non dispongono trasferimenti, condanne o accertamenti di diritti patrimoniali. L’articolo 20 dello stesso Testo unico impone di guardare agli effetti giuridici dell’atto, al di là della denominazione formale.
L’effetto è l’inesigibilità, non l’estinzione del debito
Il decreto, osserva l’Agenzia, produce la liberazione del debitore e l’inesigibilità dei crediti insoddisfatti, ma non la loro estinzione, come si ricava dall’articolo 278, comma 1, del Codice della crisi: i creditori conservano i propri diritti verso gli eventuali coobbligati non esonerati e i crediti tornano a vivere se entro tre anni sopravvengono utilità che ne consentano il soddisfacimento. Mancando effetti traslativi, condanne e accertamenti di diritti patrimoniali, viene meno il presupposto della tassazione proporzionale.
Il principio comune alle diverse forme di esdebitazione
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 17174 del 1° giugno 2026, aveva già affermato, in materia di esdebitazione fallimentare, che il decreto deriva dalla verifica delle condizioni soggettive e della meritevolezza del debitore e attribuisce uno status giuridico, da non confondere con il vantaggio economico legato all’impossibilità per i creditori di agire. L’Agenzia estende la conclusione alle forme di esdebitazione disciplinate dalla legge n. 3 del 2012, perché il nucleo dell’istituto resta l’inesigibilità dei crediti verso il debitore esdebitato. Il provvedimento va dunque registrato, con l’imposta nella misura fissa prevista dall’articolo 8, comma 1, lettera d), della Tariffa.





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