Appalto di servizi: il Durc e la certificazione non bastano a provarne la genuinità

da | Ott 15, 2026 | Cassazione, imprese, IVA, Studio | 0 commenti

Magazziniere con casco e gilet ad alta visibilita che controlla la merce su uno scaffale

La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 26027 del 1° ottobre 2026, ha affermato che, quando l’Amministrazione finanziaria sostiene che un contratto di appalto mascheri una somministrazione irregolare di manodopera, il giudice tributario deve accertare in concreto la sussistenza degli elementi indicati dall’articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, senza attribuire rilievo decisivo alla regolarità formale del rapporto.

Il caso portato all’attenzione della Corte

La controversia nasce da un avviso di accertamento notificato a una società operante nel settore degli imballaggi per l’anno d’imposta 2016. L’ufficio aveva recuperato a tassazione maggiore Iva e maggiore Irap in relazione ai rapporti intrattenuti con una cooperativa attiva nel facchinaggio, nell’assemblaggio di imballaggi e nella movimentazione delle merci: secondo la ricostruzione erariale le fatture, formalmente riferite a un appalto di servizi, celavano una fornitura di manodopera destinata a essere impiegata stabilmente nel ciclo produttivo della committente, con conseguente disconoscimento della detrazione Iva e della deduzione dei costi. I giudici di primo e di secondo grado avevano accolto le ragioni della società, sulla base della regolarità formale della documentazione e della mancata prova di una consapevole partecipazione a una frode.

Gli indici della genuinità dell’appalto

La Cassazione ha ritenuto inadeguata questa impostazione. Il giudice tributario deve verificare se l’appaltatore disponga di una propria struttura organizzativa, se eserciti effettivamente il potere organizzativo e direttivo sui lavoratori e se assuma il rischio d’impresa. Occorre inoltre stabilire se i lavoratori operino nell’ambito di un’organizzazione autonoma oppure risultino inseriti in modo stabile nel ciclo produttivo del committente e sottoposti al suo potere direttivo.

La regolarità formale non è assorbente

Contratto formalmente corretto, possesso del Durc, regolarità dei pagamenti e certificazione del rapporto restano circostanze rilevanti, ma non impediscono all’Amministrazione di dimostrare che l’esecuzione concreta si è discostata dal modello tipico dell’appalto, realizzando un’interposizione di manodopera. Allo stesso modo, la mancata prova della consapevolezza del committente circa le irregolarità dell’appaltatrice non ha rilievo assorbente: la questione della buona fede è distinta da quella della reale natura del rapporto contrattuale.

I riflessi per le imprese committenti

Per le imprese che esternalizzano lavorazioni ad alta intensità di manodopera il baricentro del rischio fiscale si sposta dalla documentazione contrattuale alle modalità effettive di esecuzione del servizio. La qualificazione del rapporto, e con essa il diritto alla detrazione dell’Iva e alla deduzione dei costi, dipende dall’organizzazione dei mezzi, dalla direzione dei lavoratori e dalla ripartizione del rischio quali risultano dai fatti.

Written by Valerio Ottaviani

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