La riqualificazione di un accertamento effettuato ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. b), del D.P.R. 600/1973, relativo all’acquisto di un ramo d’azienda ritenuto antieconomico, non comporta automaticamente l’applicazione delle disposizioni antielusive di cui all’art. 37-bis del D.P.R. 600/1973 (ratione temporis applicabile). È quanto affermato dalla Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con l’ordinanza n. 1589 del 23 gennaio 2026, che ha rigettato quasi integralmente il ricorso presentato da una S.r.l., confermando la legittimità dell’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate per l’anno 2008.
Validità della firma e motivazione dell’atto
La Corte ha respinto le eccezioni relative alla presunta nullità dell’atto, chiarendo che:
- la delega di firma è valida anche se conferita tramite ordini di servizio o senza indicazione nominativa, purché sia verificabile la qualifica del sottoscrittore;
- la sentenza d’appello risulta adeguatamente motivata, avendo accertato che l’incarico dirigenziale era stato conferito prima dell’emissione dell’accertamento.
Il fatto oggetto di controversia
La controversia riguardava il recupero di plusvalenze per circa 775.000 euro, connesse all’acquisto di un ramo d’azienda effettuato nel 2006.
Esclusione dell’elusione
La Corte ha escluso che l’Ufficio fosse tenuto ad attivare le procedure antielusive previste dall’art. 37-bis del D.P.R. 600/1973. Secondo i giudici, l’accertamento non era finalizzato a disconoscere un disegno fittizio, bensì a rettificare un’operazione concreta.
Operazione ritenuta antieconomica
È stato ritenuto legittimo il ricorso al metodo analitico-induttivo, in quanto l’operazione riguardava:
- un’azienda priva di clientela e di sede;
- un oggetto sociale (ristorazione) totalmente estraneo a quello della società ricorrente (editoria).
Esito del giudizio
La Corte ha confermato i recuperi relativi a:
- IRES
- IRAP
- IVA
È stato invece accolto soltanto il decimo motivo di ricorso, con rinvio al giudice di merito per il ricalcolo della sanzione pari a 310.712 euro, applicando lo ius superveniens di cui al D.Lgs. 158/2015, potenzialmente più favorevole alla società.
Considerazioni operative
La pronuncia ribadisce che la riqualificazione di un’operazione come antieconomica, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 600/1973, non determina automaticamente l’applicazione della disciplina antielusiva. La distinzione tra rettifica di un’operazione concreta e contestazione di un disegno elusivo assume quindi rilievo centrale nella gestione del contenzioso tributario.





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