Banche: nuove regole su extraprofitti e riserva alternativa

da | Gen 19, 2026 | Crediti, Dichiarazioni fiscali, Nuova legge di bilancio 2026, Studio | 0 commenti

www.freepik.com

La Legge di Bilancio interviene nuovamente sulla disciplina del contributo straordinario sui margini di interesse delle banche (cosiddetti extraprofitti), modificando in modo significativo il trattamento della riserva accantonata in alternativa al versamento dell’imposta. Le novità sono contenute nei commi 68–73 e producono effetti rilevanti soprattutto in caso di distribuzione di utili o riserve.

Presunzione di distribuzione della riserva extraprofitti

A partire dall’esercizio che inizia dopo il 1° gennaio 2028 (quindi dal 2029 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), viene introdotta una presunzione legale specifica. In presenza di distribuzione di utili, anche sotto forma di acconti sui dividendi, oppure distribuzione di riserve, si presume che venga distribuita prioritariamente la riserva “extraprofitti”, anche nel caso in cui l’assemblea non deliberi espressamente in tal senso.

Effetti fiscali della distribuzione

Quando opera la presunzione di distribuzione della riserva extraprofitti, si applicano le seguenti conseguenze fiscali:

  • la riserva è assoggettata a tassazione con aliquota del 40%;
  • sono dovuti anche gli interessi, calcolati a partire dalla scadenza originaria prevista per il versamento dell’imposta straordinaria.

Questa disciplina mira a evitare che la riserva, accantonata in luogo del pagamento dell’imposta, venga successivamente distribuita senza l’applicazione del prelievo fiscale previsto.

Esclusioni per le banche di credito cooperativo

La presunzione di distribuzione non opera, entro i limiti previsti dalla norma, nei confronti delle banche di credito cooperativo, quando la riserva deriva da utili destinati a riserve obbligatorie. In questi casi, il legislatore riconosce la specificità del modello cooperativo e la funzione vincolata delle riserve.

Contributo straordinario “agevolato” in alternativa all’affrancamento

In alternativa al meccanismo di affrancamento della riserva, è prevista la possibilità di applicare un contributo straordinario agevolato, calcolato sulla riserva risultante:

  • al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025
  • al termine dell’esercizio successivo.

In questi casi si applicano aliquote ridotte, pari a:

  • 27,5% per la riserva riferita all’esercizio chiuso al 31.12.2025;
  • 33% per la riserva riferita all’esercizio successivo.

Per tali opzioni non è prevista l’applicazione di interessi, rendendo il contributo agevolato una possibile alternativa alla tassazione ordinaria in caso di futura distribuzione.

Written by Valerio Ottaviani

Related Posts

Accisa sull’energia elettrica: nuove modalità di determinazione, liquidazione e versamento

Accisa sull’energia elettrica: nuove modalità di determinazione, liquidazione e versamento

Con il Decreto Ministeriale 10 marzo 2026 sono state definite le modalità attuative per la revisione del sistema di determinazione, liquidazione e versamento dell’accisa sull’energia elettrica, in attuazione delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 43 del...

leggi tutto

0 commenti

Invia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *