Cartella di pagamento nulla senza avviso bonario, anche in caso di mancata collaborazione del contribuente

da | Lug 21, 2025 | Accertamenti, Agenzia Riscossione | 0 commenti

Con una recente e significativa ordinanza (n. 16163/2025), la Corte di Cassazione ha stabilito un principio di grande rilevanza in materia di garanzie tributarie: la cartella di pagamento è nulla se emessa senza la preventiva comunicazione dell’esito del controllo formale, anche se il contribuente non ha collaborato all’istruttoria.

Il caso concreto

Un contribuente, in seguito a una richiesta documentale ai sensi dell’art. 36-ter del DPR 600/1973 riferita alla dichiarazione dei redditi 2006, aveva fornito regolarmente la documentazione richiesta. Successivamente, senza alcuna comunicazione intermedia, gli veniva notificata una cartella di pagamento di oltre 9.000 euro.

Il contribuente impugnava la cartella, sollevando – tra le altre – la questione della mancata comunicazione dell’esito del controllo formale. Tuttavia, sia la Commissione Tributaria Provinciale che quella Regionale respingevano il ricorso.

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha invece accolto il motivo del ricorso relativo all’omessa comunicazione, ribadendo che ai sensi dell’art. 36-ter, comma 4, la comunicazione dell’esito del controllo formale è obbligatoria, e la sua omissione comporta la nullità della cartella di pagamento.

La Cassazione ha sottolineato che questa comunicazione preventiva ha una funzione essenziale di garanzia per il contribuente, poiché gli consente di esercitare il diritto di difesa prima dell’iscrizione a ruolo del debito tributario.

È importante notare che tale comunicazione è distinta da quella prevista dall’art. 36-bis (relativa ai controlli automatizzati), che ha solo carattere informativo e la cui omissione non inficia la validità dell’atto.

Implicazioni operative

La sentenza conferma l’importanza del rispetto delle garanzie procedimentali da parte dell’Amministrazione Finanziaria. Anche in caso di comportamento poco collaborativo del contribuente, l’omissione della comunicazione dell’esito del controllo formale resta un vizio insanabile dell’atto impositivo.

Per i professionisti, è un ulteriore richiamo a verificare con attenzione i presupposti procedurali degli atti notificati ai clienti: l’assenza di tale comunicazione rappresenta un motivo valido per l’annullamento della cartella.

Written by Valerio Ottaviani

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