Con la sentenza n. 3800/2025, la Suprema Corte ha nuovamente interpretato l’art. 21‑bis del D.Lgs. 74/2000 (novellato dal D.Lgs. 87/2024), affermando che:
-
L’efficacia di sentenza penale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste, ai sensi dell’art. 21‑bis, si estende solo alla sanzione tributaria, non alla determinazione dell’imposta.
-
La parte “imposta” dell’accertamento resta ancora soggetta a valutazione autonoma in sede tributaria, anche se la stessa circostanza è stata oggetto di assoluzione penale.
Punti critici evidenziati:
-
La Cassazione precisa che tale limitazione confligge con la ratio dell’art. 21‑bis, che mirava a valorizzare il giudicato penale anche nell’accertamento del quantum dovuto.
-
La decisione ha suscitato perplessità nella dottrina ed è stata già trasmessa al Primo Presidente della Corte di Cassazione per possibile assegnazione alle Sezioni Unite.
Implicazioni operative:
-
Nei contenziosi tributari pendenti, l’assoluzione penale non escluderà automaticamente l’imposta, benché le sanzioni possano essere annullate.
-
I contribuenti ed i professionisti devono prepararsi a due binari separati: penale (sanzioni) e tributario (imposta).
-
È consigliabile monitorare l’evoluzione giurisprudenziale, in particolare l’eventuale intervento delle Sezioni Unite.





0 commenti