La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 673 del 12 gennaio 2026, ha chiarito che il diritto alla detrazione dell’IVA non può essere negato esclusivamente per l’omissione della dichiarazione annuale. La pronuncia interviene in un contesto di contenzioso tributario relativo a una società estinta e ai suoi ex soci, ponendo l’attenzione sulla prevalenza della sostanza sulla forma in materia di IVA.
Operazioni IVA e obblighi dell’Amministrazione
Secondo quanto affermato dalla Suprema Corte:
- l’Amministrazione finanziaria non può presumere che un’operazione sia imponibile solo per la mancata presentazione della dichiarazione annuale;
- l’Ufficio è tenuto a verificare l’effettiva natura delle operazioni poste in essere dal contribuente.
Diritto alla detrazione del credito IVA
Il diritto alla detrazione dell’IVA deve essere riconosciuto qualora:
- sussistano i requisiti sostanziali, ossia acquisti reali e inerenti all’attività esercitata;
- il diritto sia stato esercitato entro il termine biennale, attraverso le liquidazioni periodiche.
La mancanza della dichiarazione annuale, di per sé, non è quindi sufficiente a escludere il diritto alla detrazione.
Profili IRES e IRAP evidenziati dalla sentenza
La Corte ha inoltre precisato che:
- la deduzione delle perdite pregresse non è automatica, ma costituisce una scelta negoziale del contribuente, che deve essere espressamente indicata nella dichiarazione dei redditi;
- in assenza di dichiarazione, l’Amministrazione finanziaria è legittimata a procedere con accertamento induttivo, basato su presunzioni, con inversione dell’onere della prova a carico del contribuente.
Responsabilità degli ex soci
La Cassazione ha chiarito che gli ex soci di una società estinta sono considerati successori a titolo universale. Essi possono pertanto essere condannati al pagamento delle spese processuali in quanto parti del giudizio.
L’eventuale limite della loro responsabilità, pari a quanto riscosso in sede di liquidazione, rileva solo nella fase di riscossione e non incide sulla condanna alle spese.
Esito del giudizio
La sentenza è stata cassata limitatamente alle questioni IVA e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto per un nuovo esame dei fatti.





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