L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i costi relativi alle analisi, prove e diagnosi effettuate dai laboratori ufficiali nell’ambito dei controlli sulla filiera agroalimentare sono esclusi dal campo di applicazione dell’IVA. Il chiarimento deriva dalla risposta n. 5 del 9 marzo 2026, che precisa il trattamento fiscale delle attività svolte da laboratori ufficiali, come ad esempio gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, incaricati dei controlli previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare.
Attività svolta come autorità pubblica
Secondo l’Agenzia delle Entrate, tali attività non hanno natura commerciale. I laboratori operano infatti in veste di autorità pubblica, perseguendo finalità di interesse generale legate alla tutela della salute pubblica e non con finalità di lucro. Il rapporto tra le autorità competenti e i laboratori è stabilito direttamente dalla legge e si caratterizza per un regime di esclusività.
Analisi come parte del procedimento amministrativo
Le analisi di laboratorio non costituiscono servizi autonomi offerti sul mercato. Esse rappresentano invece una fase intermedia necessaria di un procedimento amministrativo più ampio. I report prodotti dai laboratori sono considerati atti endoprocedimentali, indispensabili per consentire all’autorità pubblica di adottare il provvedimento finale, come ad esempio un accertamento di conformità o l’irrogazione di una sanzione. Senza tali verifiche tecniche svolte da laboratori ufficiali accreditati, il provvedimento finale dell’autorità risulterebbe illegittimo.
Assenza di concorrenza sul mercato
L’esclusione dall’IVA è ritenuta legittima anche perché queste attività vengono svolte in un regime di monopolio legale. I laboratori ufficiali sono infatti designati dalla legge e non competono con operatori privati per lo svolgimento di queste specifiche prestazioni di controllo. Inoltre, gli importi corrisposti servono solo a coprire i costi sostenuti, senza generare margini di natura commerciale.





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