La Legge di Bilancio 2026 rafforza in modo significativo gli strumenti di contrasto all’evasione fiscale e di tutela della fase di riscossione, introducendo nuove procedure di controllo, limitazioni all’utilizzo dei crediti fiscali e un ampliamento delle informazioni a disposizione dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Le disposizioni sono finalizzate a migliorare l’efficacia dell’azione di recupero dei tributi e a prevenire fenomeni di utilizzo indebito delle compensazioni fiscali.
Liquidazione dell’IVA in caso di inadempimento
La manovra introduce una procedura che consente all’Agenzia delle Entrate di liquidare l’IVA dovuta anche in caso di dichiarazione annuale omessa. La liquidazione può essere effettuata entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata e si basa sui dati disponibili, tra cui:
- fatture elettroniche emesse e ricevute;
- corrispettivi telematici trasmessi;
- comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA.
L’esito del controllo viene comunicato al contribuente, che può fornire chiarimenti o procedere al pagamento entro 60 giorni. È esclusa la possibilità di compensazione orizzontale con crediti di altre imposte.
Ritenuta sui pagamenti tra imprese
A decorrere dal 1° gennaio 2028 è introdotta una ritenuta d’acconto sui pagamenti effettuati tra imprese per prestazioni di servizi e cessioni di beni, con le seguenti aliquote:
- 0,5% per i pagamenti effettuati nel 2028;
- 1% a partire dal 2029.
La ritenuta non si applica ai soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale o al regime di adempimento collaborativo, né ai pagamenti effettuati tramite bonifici già soggetti a ritenuta automatica.
Limitazioni all’utilizzo delle compensazioni
La Legge di Bilancio 2026 riduce la soglia oltre la quale scatta il divieto di compensazione tramite modello F24 in presenza di debiti fiscali iscritti a ruolo. Il divieto opera per contribuenti con carichi scaduti superiori a 50.000 euro, rispetto alla precedente soglia di 100.000 euro. Restano comunque compensabili:
- i crediti relativi a contributi previdenziali;
- i premi INAIL.
Rafforzamento dei poteri dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione
Viene ampliato il patrimonio informativo a disposizione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, consentendo l’utilizzo dei dati delle fatture elettroniche per finalità mirate all’avvio di procedure esecutive presso terzi. In particolare, l’Agente della riscossione potrà utilizzare i dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse nel semestre precedente dai soggetti iscritti a ruolo, al fine di rendere più efficaci le azioni di recupero.
Misure agevolative nella fase di riscossione
È inoltre riproposta la rottamazione quinquies dei carichi affidati all’agente della riscossione, limitatamente ai ruoli derivanti da controlli automatizzati e formali. L’adesione consente l’azzeramento delle sanzioni e degli interessi, con possibilità di pagamento rateale e sospensione delle procedure esecutive già avviate.





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