Rottamazione-quinquies: nuova finestra per la regolarizzazione dei debiti fiscali

da | Gen 26, 2026 | Agenzia delle Entrate, imprese, INAIL, INPS, IVA, Studio | 0 commenti

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La Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025, commi 82-101) ha introdotto la Rottamazione-quinquies, una nuova misura di definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione, che consente ai contribuenti di regolarizzare specifiche posizioni debitorie beneficiando dell’abbattimento di sanzioni e interessi. La misura riguarda i ruoli affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.

Debiti ammessi alla definizione agevolata

Possono essere inclusi nella Rottamazione-quinquies i debiti derivanti da:

  • Omessi versamenti di imposte dichiarate, risultanti:

    • dalle dichiarazioni annuali;

    • dalle attività di liquidazione automatica ex articoli 36-bis e 36-ter del DPR 600/1973;

    • dagli articoli 54-bis e 54-ter del DPR 633/1972;

  • Contributi previdenziali INPS dichiarati e non versati.

Sono inoltre inclusi con riserva i debiti relativi a violazioni del Codice della Strada, limitatamente a interessi e maggiorazioni.

Debiti esclusi

Restano esclusi dalla definizione agevolata:

  • accertamenti esecutivi;
  • recupero di crediti d’imposta;
  • atti di contestazione di sanzioni;
  • IVA all’importazione;
  • debiti INAIL;
  • contributi richiesti a seguito di accertamento.

Vantaggi della Rottamazione-quinquies

L’adesione consente di estinguere i debiti versando:

  • solo la quota capitale;
  • le spese di notifica e le spese per eventuali procedure esecutive.

Non sono invece dovuti:

  • sanzioni amministrative;
  • interessi di mora;
  • interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
  • aggio di riscossione.

Scadenze e modalità di adesione

  • Presentazione della domanda: entro il 30 aprile 2026, esclusivamente in via telematica, con indicazione del numero di rate prescelto.
  • Comunicazione degli importi dovuti: l’Agente della Riscossione invierà l’esito entro il 30 giugno 2026.
  • Pagamento: in un’unica soluzione, oppure tramite rateizzazione.

Rateizzazione e interessi

È possibile rateizzare il pagamento:

  • fino a un massimo di 54 rate bimestrali;
  • con interessi al tasso del 3% annuo, applicati a partire dal 1° agosto 2026;
  • la prima rata (o il pagamento in unica soluzione) scade il 31 luglio 2026.

Il piano di pagamento può estendersi fino al 2035.

Decadenza e riammissione

La definizione agevolata decade in caso di:

  • mancato pagamento della prima rata;
  • mancato pagamento di due rate, anche non consecutive;
  • mancato pagamento dell’ultima rata.

Non è prevista alcuna tolleranza di 5 giorni per i ritardi, diversamente dalle precedenti edizioni. È tuttavia possibile la riammissione per i contribuenti decaduti dalle precedenti rottamazioni (ter o quater) entro il 30 settembre 2025.

Written by Valerio Ottaviani

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