La Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025, commi 82-101) ha introdotto la Rottamazione-quinquies, una nuova misura di definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione, che consente ai contribuenti di regolarizzare specifiche posizioni debitorie beneficiando dell’abbattimento di sanzioni e interessi. La misura riguarda i ruoli affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.
Debiti ammessi alla definizione agevolata
Possono essere inclusi nella Rottamazione-quinquies i debiti derivanti da:
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Omessi versamenti di imposte dichiarate, risultanti:
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dalle dichiarazioni annuali;
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dalle attività di liquidazione automatica ex articoli 36-bis e 36-ter del DPR 600/1973;
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dagli articoli 54-bis e 54-ter del DPR 633/1972;
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Contributi previdenziali INPS dichiarati e non versati.
Sono inoltre inclusi con riserva i debiti relativi a violazioni del Codice della Strada, limitatamente a interessi e maggiorazioni.
Debiti esclusi
Restano esclusi dalla definizione agevolata:
- accertamenti esecutivi;
- recupero di crediti d’imposta;
- atti di contestazione di sanzioni;
- IVA all’importazione;
- debiti INAIL;
- contributi richiesti a seguito di accertamento.
Vantaggi della Rottamazione-quinquies
L’adesione consente di estinguere i debiti versando:
- solo la quota capitale;
- le spese di notifica e le spese per eventuali procedure esecutive.
Non sono invece dovuti:
- sanzioni amministrative;
- interessi di mora;
- interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
- aggio di riscossione.
Scadenze e modalità di adesione
- Presentazione della domanda: entro il 30 aprile 2026, esclusivamente in via telematica, con indicazione del numero di rate prescelto.
- Comunicazione degli importi dovuti: l’Agente della Riscossione invierà l’esito entro il 30 giugno 2026.
- Pagamento: in un’unica soluzione, oppure tramite rateizzazione.
Rateizzazione e interessi
È possibile rateizzare il pagamento:
- fino a un massimo di 54 rate bimestrali;
- con interessi al tasso del 3% annuo, applicati a partire dal 1° agosto 2026;
- la prima rata (o il pagamento in unica soluzione) scade il 31 luglio 2026.
Il piano di pagamento può estendersi fino al 2035.
Decadenza e riammissione
La definizione agevolata decade in caso di:
- mancato pagamento della prima rata;
- mancato pagamento di due rate, anche non consecutive;
- mancato pagamento dell’ultima rata.
Non è prevista alcuna tolleranza di 5 giorni per i ritardi, diversamente dalle precedenti edizioni. È tuttavia possibile la riammissione per i contribuenti decaduti dalle precedenti rottamazioni (ter o quater) entro il 30 settembre 2025.





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