L’INPS, con il Messaggio n. 3804 del 16 dicembre 2025, ha comunicato l’avvio della campagna di acquisizione delle domande di esonero contributivo per i datori di lavoro privati in possesso della Certificazione della parità di genere conseguita entro il 31 dicembre 2025.
La circolare fornisce indicazioni puntuali su requisiti, modalità di presentazione delle domande, misura dell’agevolazione e criteri di riconoscimento.
Soggetti beneficiari dell’esonero contributivo
Possono accedere all’agevolazione:
- i datori di lavoro privati;
- in possesso della Certificazione della parità di genere rilasciata entro il 31 dicembre 2025.
La certificazione deve essere rilasciata:
- da un Organismo di certificazione accreditato;
- in conformità alla UNI/PdR 125:2022.
La data di rilascio della certificazione non può essere successiva al 31 dicembre 2025.
Misura e limiti dell’agevolazione
L’agevolazione consiste in:
- un esonero dal versamento dei contributi previdenziali;
- in misura non superiore all’1%.
Il beneficio è soggetto a:
- un limite massimo di 50.000 euro annui per ciascun beneficiario;
- riferito al medesimo codice fiscale.
La base normativa dell’esonero è l’articolo 5 della legge n. 162/2021.
Periodo di fruizione dell’esonero
L’esonero contributivo:
- può essere fruito dal primo mese di validità della certificazione;
- per l’intero periodo di durata della stessa.
La fruizione è subordinata all’autorizzazione da parte dell’INPS a seguito dell’elaborazione delle domande.
Modalità di presentazione delle domande
Le domande devono essere presentate:
- esclusivamente in modalità telematica;
- tramite il modulo online “SGRAVIO PAR_GEN”;
- disponibile sul sito INPS, all’interno del “Portale delle Agevolazioni – ex DiResCo”.
In fase di compilazione deve essere selezionato l’anno di riferimento 2025.
Termine di presentazione
Le domande possono essere inviate fino al 30 aprile 2026. Tutte le istanze rimarranno nello stato “trasmessa” fino alla fase di elaborazione massiva, che avverrà successivamente alla scadenza del termine.
Dati da indicare nella domanda
La domanda telematica di autorizzazione deve contenere i seguenti elementi:
- dati identificativi del datore di lavoro;
- retribuzione media mensile globale stimata;
- aliquota datoriale media stimata;
- forza aziendale media stimata;
- dichiarazione sostitutiva attestante il possesso della certificazione, con:
- identificativo alfanumerico del certificato;
- denominazione dell’Organismo di certificazione;
- data di emissione;
- periodo di validità della certificazione.
Esito delle domande e codice di autorizzazione
Al termine dell’elaborazione:
- l’INPS comunicherà l’ammontare dell’esonero fruibile;
- ai datori di lavoro ammessi verrà attribuito il Codice di Autorizzazione “4R”.
È previsto un limite di spesa complessivo pari a 50 milioni di euro annui.
Qualora le risorse non risultino sufficienti:
- l’esonero sarà proporzionalmente ridotto per tutti i beneficiari;
- le istanze saranno contrassegnate come “Accolta parziale”.
Domande già presentate in campagne precedenti
La circolare precisa che:
- i datori di lavoro che hanno già presentato domanda in precedenti campagne e hanno ricevuto esito positivo non devono ripresentare l’istanza;
- l’esonero è infatti automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione.
La ripresentazione della domanda in tali casi comporta il rigetto dell’istanza.
Diversamente, i datori di lavoro che:
- hanno ricevuto un esonero ridotto (“Accolta parziale”) a causa di dati errati,
possono: - rinunciare alla domanda precedente;
- presentare una nuova istanza nella campagna in corso.
Conclusione
L’esonero contributivo collegato alla Certificazione della parità di genere rappresenta un’importante misura di incentivazione per i datori di lavoro privati. Il Messaggio INPS del 16 dicembre 2025 definisce in modo puntuale requisiti, modalità e tempistiche, rendendo essenziale una corretta verifica dei dati e il rispetto del termine del 30 aprile 2026 per l’invio delle domande.





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