L’Agenzia delle entrate ha pubblicato la circolare n. 8/E del 6 ottobre 2026, dedicata alla disciplina del concordato preventivo biennale di cui al decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13. Il documento raccoglie in un quadro unitario i principi finora distribuiti tra la circolare n. 18/E del 2024 e la circolare n. 9/E del 2025 e dà conto delle modifiche introdotte dagli articoli 7 e 7-bis del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, nonché dall’articolo 28 del decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148, il cosiddetto decreto omnibus. Alla circolare è allegata un’appendice con le soluzioni interpretative già fornite.
Il termine per aderire al biennio 2026-2027
Per il solo biennio 2026-2027 il termine di adesione alla proposta è differito al 31 ottobre 2026, in luogo dell’ordinario 30 settembre; per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare il riferimento resta l’ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura dell’esercizio. Cadendo il 31 ottobre di sabato, opera lo slittamento al primo giorno lavorativo successivo, lunedì 2 novembre 2026.
Proposte entro soglie anche per i punteggi più bassi
Il decreto-legge n. 38 del 2026 ha esteso a tutte le fasce di affidabilità il limite di scostamento della proposta rispetto al reddito dichiarato nel periodo d’imposta precedente, rettificato ai sensi degli articoli 15 e 16. Il tetto è del 10 per cento per il punteggio ISA pari a 10 e sale al 15, 25, 30 e 35 per cento al decrescere del punteggio, fino ai contribuenti collocati tra 1 e 6. Resta fuori dal reddito d’impresa concordato la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
Benefici più consistenti per chi rinnova
Il decreto omnibus ha potenziato gli effetti premiali del rinnovo per un secondo biennio: esonero dal visto di conformità per la compensazione di crediti fino a 100.000 euro annui ai fini IVA e 70.000 euro per imposte dirette e IRAP, esonero da visto o garanzia per i rimborsi IVA fino a 100.000 euro annui, anticipazione di due anni, anziché di uno, dei termini di decadenza dell’accertamento. È ammessa inoltre la rateazione di saldo e acconto senza interessi e, in forza dell’articolo 29 dello stesso decreto, l’accesso al ravvedimento speciale per le annualità dal 2020 al 2023 mediante imposta sostitutiva.
Errori sanabili senza perdere il concordato
Cambia infine il trattamento delle infedeltà dichiarative: errori e omissioni nei dati della dichiarazione o comunicati ai fini della proposta non comportano decadenza se regolarizzati con dichiarazione integrativa e ravvedimento operoso, con rideterminazione del reddito o del valore della produzione netta concordati. L’adesione in assenza dei requisiti dell’articolo 10 o in presenza delle cause di esclusione dell’articolo 11 non genera più decadenza, ma si considera come mai avvenuta.





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