La presunzione legale che consente al Fisco di considerare reddito i versamenti bancari non giustificati non è riservata a imprenditori e professionisti, ma vale per la generalità dei contribuenti. Lo ha affermato la Corte di cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 25843 del 26 settembre 2026, che ha respinto il ricorso di una persona fisica raggiunta da un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2008, emesso ai sensi degli articoli 32, comma 1, 38, comma 1, e 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
La vicenda da cui nasce il principio
Le indagini finanziarie avevano riguardato i conti correnti di un soggetto che non aveva presentato le dichiarazioni dei redditi dal 2004 al 2009, pur ricoprendo la carica di amministratore in due società del settore edilizio, e che aveva dichiarato nel 2010 un reddito esiguo a fronte dell’acquisto di un immobile con un mutuo di 600mila euro. Dai movimenti bancari era stato ricostruito un reddito non dichiarato di 917.473 euro. Il contribuente sosteneva che i versamenti costituivano in larga parte restituzione di finanziamenti da lui erogati alle società amministrate e negava che quel tipo di accertamento potesse riguardare un privato.
Una presunzione legale, non una presunzione semplice
La Corte ha ribadito che l’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e l’articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 contengono una presunzione legale in favore dell’Erario. Non occorrono quindi i requisiti di gravità, precisione e concordanza che l’articolo 2729 del codice civile richiede per le presunzioni semplici: l’Amministrazione finanziaria può riferire direttamente a operazioni imponibili i dati raccolti sui conti, con conseguente inversione dell’onere della prova.
Versamenti e prelevamenti seguono regole diverse
Sul piano soggettivo il regime ha applicazione generale, come conferma il rinvio all’articolo 32, comma 1, numero 2, contenuto nell’articolo 38 dello stesso decreto, dedicato all’accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche. Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 6 ottobre 2014 la distinzione è netta:
- i prelevamenti hanno valore presuntivo soltanto nei confronti dei titolari di reddito d’impresa;
- i versamenti rilevano nei confronti di tutti i contribuenti.
La prova contraria deve essere analitica
Per superare la presunzione non bastano spiegazioni generiche: occorre dimostrare, movimento per movimento, che le somme sono già incluse nel reddito soggetto a imposta oppure che sono fiscalmente irrilevanti, e il giudice di merito deve verificare con rigore l’efficacia dimostrativa dei documenti prodotti. Nel caso deciso il ricorrente non aveva indicato i documenti riferibili a ciascun versamento contestato: la censura sulla valutazione delle prove è stata perciò dichiarata inammissibile, perché sollecitava un riesame del merito.





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