L’art. 1, commi 81-83, ha modificato la deducibilità delle spese di trasferta, vitto e alloggio di dipendenti nonché delle spese di rappresentanza le quali, a partire dal 01.01.202,5 dovranno essere pagate con strumenti che permettono la tracciabilità (bancomat, carte, assegni, bonifici).
È importante fare dei distinguo tra redditi di lavoro autonomo e redditi d’impresa, nello specifico:
- per i lavoratori autonomi e dunque soggetti a IRPEF, l’obbligo dell’utilizzo di strumenti di pagamento tracciati ai fini della deducibilità, riguarda le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande e le spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi), addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi. Tali spese saranno dunque deducibili dal reddito esclusivamente se pagate con bancomat, carte di credito o debito, assegni o bonifici;
- per chi produce redditi d’impresa e dunque i soggetti IRES, l’obbligo di utilizzo di strumenti di pagamento tracciati ai fini della deducibilità IRES e IRAP riguardano le spese di vitto e alloggio, viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 1 della L. 21/92 (es. taxi, noleggio con conducente), sostenute per le trasferte dei dipendenti oppure corrisposti a lavoratori autonomi (è il caso, ad esempio, delle spese di viaggio e trasporto rimborsate al professionista consulente della società) nonché i rimborsi analitici effettuati dalla società relativamente a queste spese. Vi è obbligo di utilizzo di pagamento tracciati anche per le spese di rappresentanza, ossia quelle sostenute per promuovere l’immagine dell’azienda, omaggi ai clienti e dipendenti sostenute direttamente dall’azienda.




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