Con le recenti Ordinanze n. 10870 e 10871 del 24 aprile 2025, la Corte di Cassazione ha confermato un principio di particolare interesse per locatori e conduttori: la scrittura privata che attesta la riduzione del canone di locazione non è soggetta a obbligo fiscale di registrazione.
In pratica:
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Non è necessario registrare l’accordo presso l’Agenzia delle Entrate per renderlo valido:
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la data certa dell’accordo può essere dimostrata anche con mezzi di prova alternativi, come PEC, email, corrispondenza bancaria o testimonianze.
La registrazione della scrittura ha una funzione probatoria (cioè serve a rafforzare la posizione del locatore nel dimostrare l’effettiva riduzione del canone), ma non è un obbligo tributario.
Cosa significa per i contribuenti?
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Il locatore che decide di ridurre il canone in via temporanea o definitiva non è tenuto a registrare l’accordo, ma deve essere in grado di provare con certezza la modifica.
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In assenza di registrazione, è comunque possibile evitare tassazione su canoni non percepiti, se la riduzione è documentabile in altro modo.
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Questa interpretazione offre maggiore flessibilità nei rapporti tra proprietario e inquilino, soprattutto nei periodi di difficoltà economica o crisi di mercato.
Consiglio operativo:
Anche se la registrazione non è obbligatoria, resta opportuno predisporre un documento scritto chiaro e firmato da entrambe le parti, da conservare con cura, per prevenire contestazioni future in sede fiscale.





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